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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18127/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano il diniego (parziale) delle somme richieste al Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso, sostenendo di avere diritto a una duplice erogazione in virtù di due distinte sentenze penali di condanna che avevano riconosciuto provvisioni rispettivamente di Euro 40.000 e Euro 140.000. Essi deducevano che il Comitato, ai sensi dell'art. 6 L. n. 512/1999, potesse limitarsi a verificare solo l'esistenza delle sentenze e dovesse pertanto erogare gli importi riconosciuti in ciascuna sentenza, senza sindacare il loro contenuto; in alternativa, sostenevano che le sentenze avevano accertato danni distinti derivanti dalle condotte di imputati appartenenti a gruppi diversi, giustificando erogazioni multiple.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto legittima la decisione amministrativa di erogare una sola volta la prestazione in favore di ciascun ricorrente, perché le condanne penali, pur essendo state pronunciate separatamente, concernono lo stesso fatto storico produttivo di un unico danno causato in concorso da più persone. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nelle obbligazioni solidali soggettivamente complesse, la prestazione dovuta è unica e la sua esecuzione estingue la pretesa nei confronti di tutti i debitori; analogamente, l'erogazione dal Fondo ha natura solidaristica ex lege e determina la surrogazione del Fondo nei diritti della parte soddisfatta. La Corte ha quindi ritenuto corretta la valutazione del Comitato e del giudice di merito che avevano escluso duplicazioni risarcitorie; ha compensato le spese del giudizio di Cassazione e dato atto degli adempimenti contributivi eventualmente dovuti dai ricorrenti.

Norme richiamate

  • legge n. 512/1999, art. 6

    dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell'istante

    L'art. 6 delimita l'attività del Comitato alla verifica dei presupposti previsti dalla legge per l'accesso al Fondo: esistenza della sentenza di condanna e legittimazione dell'istante. L'Amministrazione non ha potestà discrezionale sull'erogazione ma deve accertare il fumus del diritto soggettivo.

  • legge n. 512/1999, art. 6, comma 4

    il Fondo è surrogato nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento

    La somma erogata dal Fondo comporta la surrogazione dello Stato nei diritti del danneggiato nei confronti dei responsabili penali; l'erogazione modifica il lato attivo dell'obbligazione e attribuisce al Fondo il diritto di regresso.

  • art. 2055 cod. civ.

    Richiamato per il principio dell'obbligazione solidale: quando più soggetti hanno concorso a causare un unico danno, la prestazione risarcitoria è unica e l'adempimento da parte di uno libera gli altri salvo diritto di regresso. Ciò impedisce duplicazioni risarcitorie quando il danno è uno e comune.

  • art. 1292 cod. civ.

    Usato per evidenziare che l'oggetto della prestazione nelle obbligazioni solidali è identico per tutti i debitori e, pertanto, eseguibile una sola volta.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato in censura dai ricorrenti in ordine all'onere della prova: la Corte, tuttavia, ha ritenuto che l'onere probatorio attiene al giudizio sostanziale e che in sede amministrativa non si richiede una nuova prova purché le sentenze penali attestino la fattispecie.

Massime di principio

  • Il Fondo per le vittime dei reati di tipo mafioso attribuisce un diritto soggettivo all'erogazione se sono presenti i presupposti di legge; l'attività del Comitato è vincolata alla verifica di tali presupposti e non discrezionale.
  • Se le sentenze penali, anche se emesse separatamente, concernono lo stesso fatto storico e l'unico danno causato in concorso da più persone, l'erogazione dal Fondo è dovuta una sola volta (evitando duplicazioni risarcitorie).
  • L'obbligazione risarcitoria risultante da fattispecie concorsuali è soggettivamente complessa ma ha per oggetto una prestazione unica: l'adempimento da uno dei debitori libera gli altri, salvo il diritto di regresso tra coobbligati.
  • Quando sono più sentenze relative allo stesso fatto, l'amministrazione può valorizzare le liquidazioni esistenti (la prassi e la giurisprudenza indicano di riferirsi, in concreto, alla prestazione di maggiore consistenza tra quelle liquidate) evitando erogazioni cumulate.
  • Il pagamento da parte del Fondo comporta la surrogazione dello Stato nei diritti del danneggiato verso i condannati e quindi il Fondo può esperire il regresso nei confronti dei responsabili.
  • Per ottenere più erogazioni dal Fondo in situazioni multiple, il richiedente deve dimostrare che le condotte dannose hanno determinato danni distinti e autonomamente risarcibili; l'accertamento di tale distintività è questione di merito incomprimibile in sede di legittimità salvo vizio di diritto.

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