Cassazione Civile, Sentenza n. 17973/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise che aveva accolto l'appello della contribuente avverso la cartella di pagamento n. 02720120031213 emessa per IVA 2007 e 2008. L'Agenzia aveva disconosciuto il credito IVA indicato dalla contribuente perché le dichiarazioni IVA 2007 e 2008 erano state presentate oltre i termini (la 2007 in forma cartacea il 16/06/2009 e la 2008 il 04/10/2010), e pertanto ritenute omesse ai fini dell'applicazione della procedura automatizzata di iscrizione a ruolo prevista dagli artt. 54-bis DPR 633/1972 e 36-bis DPR 600/1973. La CTR aveva invece ritenuto applicabili benefici e deroghe legate agli eventi sismici (Molise/Puglia) e alla determinazione del Direttore dell'Agenzia prot. 22456/2009, ritenendo ammissibile la produzione cartacea entro il 16/06/2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata. Ha infatti stabilito che: (i) l'Amministrazione può legittimamente disconoscere crediti IVA e procedere all'iscrizione a ruolo tramite le procedure automatizzate previste dagli artt. 54-bis DPR 633/1972 e 36-bis DPR 600/1973 senza obbligo di previo avviso di rettifica; (ii) l'eccezionale deroga contenuta nella determinazione del Direttore dell'Agenzia prot. 22456/2009 — che consentiva ai soggetti gravemente danneggiati dai sismi di presentare le dichiarazioni in via eccezionale entro il 16/06/2009 anche in forma cartacea — non si applica agli adempimenti la cui scadenza sia avvenuta dopo il periodo di sospensione disposto dalla legge (31/10/2002-30/06/2008). Ne consegue che le dichiarazioni IVA 2007 e 2008 sono da considerarsi omesse e legittima la cartella di pagamento.
Norme richiamate
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e l'iscrizione a ruolo dell'imposta contestata senza necessità di un preventivo avviso di recupero; legittima l'azione dell'Amministrazione in presenza di omissione o incongruenze
Analogamente all'art. 54-bis per le imposte dirette, autorizza l'iscrizione a ruolo a seguito di controlli automatizzati senza obbligo di previo avviso di rettifica
art. 6, comma 4-bis, d.l. 29/11/2008 n.185 (conv. l. 2/2009)
Estende ai soggetti residenti/domiciliati nelle zone di Molise e Puglia colpite dal sisma del 31/10/2002 la disciplina di sospensione e ripresa degli adempimenti prevista per altre aree sismiche, prevedendo termine speciale per alcuni adempimenti
d.l. 23/10/2008 n.162, art. 3 (conv. l. 201/2008)
Norma richiamata per l'individuazione dei termini e delle deroghe per i soggetti gravemente danneggiati da eventi sismici, utilizzata per interpretare le agevolazioni applicabili
art. 2, comma 7, DPR n. 322/1998
Definisce i termini di presentazione delle dichiarazioni IVA e la rilevanza del decorso dei termini per qualificare una dichiarazione come tardiva/omessa (oltre 90 giorni)
Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 22456/2009 dell'11/03/2009
Il presente provvedimento si applica nei confronti dei soggetti... effettuano gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, entro la data del 16 giugno 2009. ... I soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione assolvonotali adempimenti, entro la data del 16 giugno 2009, utilizzando i modelli di dichiarazione annessi ai rispettivi provvedimenti di approvazione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
La Corte interpreta questa determinazione come una deroga eccezionale applicabile solo agli adempimenti la cui scadenza sia ricaduta nel periodo di sospensione (31/10/2002-30/06/2008); non estende il beneficio agli adempimenti scaduti successivamente al periodo di sospensione
Massime di principio
- Le procedure automatizzate di controllo (art. 54-bis DPR 633/1972 e art. 36-bis DPR 600/1973) permettono all'Amministrazione finanziaria di iscrivere a ruolo somme per crediti/variazioni dichiarati dal contribuente senza l'obbligo di un previo avviso di rettifica; il contribuente ha l'onere di dimostrare l'effettiva spettanza del credito
- Una dichiarazione IVA presentata oltre 90 giorni dal termine di legge può essere qualificata come omessa ai fini dell'applicazione delle procedure automatizzate e dell'emissione della cartella di pagamento
- Le misure di carattere amministrativo (es. determinazioni del Direttore dell'Agenzia) che prevedono deroghe per eventi calamitosi devono essere interpretate restrittivamente nella misura in cui si applicano solo agli adempimenti la cui scadenza ricade nel periodo di sospensione previsto dalla normativa primaria
- Chi intenda invocare benefici o deroghe temporanee legate a eventi sismici deve verificare che il termine di scadenza dell'adempimento originario rientri effettivamente nel periodo di sospensione; in caso contrario la deroga non opera e valgono le regole ordinarie (es. obbligo di presentazione telematica)
- In contenziosi analoghi il contribuente dovrebbe produrre idonea documentazione probatoria dell'effettiva spettanza del credito IVA (fatture, elementi che attestino operazioni imponibili, prova di tempestiva e corretta presentazione) per contrastare l'iscrizione a ruolo
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