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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18370/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il risarcimento del maggior danno ex art. 1591 c.c. per il ritardato rilascio di un immobile già condotto in locazione da una pubblica amministrazione. La locazione era cessata da tempo, ma il bene era rimasto occupato; la locatrice, subentrata nei rapporti del precedente ente proprietario, aveva chiesto il ristoro del maggior danno parametrandolo anche a una proposta di nuovo canone emersa nelle trattative intercorse tra le parti per il rinnovo della locazione. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che quella proposta costituisse un parametro utile per dimostrare la perdita subita dal locatore e richiamando anche una precedente decisione del Tribunale di Roma resa in un diverso giudizio, che aveva ritenuto congruo un importo trimestrale per l'occupazione. Il Ministero ha proposto ricorso principale deducendo, in sintesi, che il maggior danno ex art. 1591 c.c. deve essere specificamente provato dal locatore ai sensi dell'art. 2697 c.c.; che una mera proposta non accettata non può valere come prova del danno; che la Corte territoriale avrebbe illogicamente fatto derivare dalla mancata accettazione l'assenza di responsabilità precontrattuale ma, al tempo stesso, l'avrebbe valorizzata ai fini del danno ex art. 1591 c.c.; e che la decisione avrebbe surrettiziamente attribuito efficacia a una proposta contrattuale mai accettata, in violazione delle regole sulla formazione del contratto. Con il secondo motivo il Ministero ha denunciato violazioni processuali, sostenendo che il maggior danno non può essere desunto dalla comune esperienza ma richiede prova rigorosa e che il giudice avrebbe deciso oltre i limiti delle prove ritualmente dedotte. La società resistente ha proposto ricorso incidentale deducendo che la Corte d'appello, pur richiamando un giudicato esterno formatosi in un precedente giudizio tra le stesse parti e relativo alla medesima causale, avrebbe poi liquidato il danno facendo riferimento a un importo trimestrale diverso e inferiore, omettendo di considerare che il precedente giudicato aveva già riconosciuto la rivalutazione ISTAT sul canone base di riferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Ministero, rilevando che esso non censurava una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, cioè l'esistenza di un giudicato esterno vincolante; ha inoltre osservato che, comunque, la doglianza del Ministero era infondata perché la proposta di nuova locazione proveniente dallo stesso conduttore può costituire prova idonea del maggior danno da ritardata restituzione dell'immobile, anche se non accettata dal locatore. È stato invece accolto il ricorso incidentale della società, perché la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta internamente contraddittoria e quindi apparente: la Corte territoriale aveva infatti fondato l'accoglimento sull'efficacia del giudicato esterno relativo a un certo importo trimestrale, ma aveva poi liquidato il danno in misura diversa e inferiore senza spiegare il contrasto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata a un'altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1591 c.c.

    Per il ritardato rilascio dell'immobile il locatore ha diritto almeno al corrispettivo convenuto; il maggior danno richiede prova, ma può essere dimostrato anche mediante elementi presuntivi idonei a rappresentare la perdita economica sofferta.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente principale invoca il principio dell'onere della prova per sostenere che il maggior danno debba essere dimostrato dal locatore.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato come base generale del criterio risarcitorio del danno emergente e del lucro cessante.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma che, per le obbligazioni pecuniarie, impone la prova del maggior danno da ritardo.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la pretesa valorizzazione di una proposta non accettata quale fonte di effetti contrattuali.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che una proposta non accettata non può essere trattata come contratto vincolante.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in funzione critica rispetto alla pretesa di attribuire effetti equivalenti all'accettazione di una proposta.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'esclusione di responsabilità precontrattuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre una pretesa pronuncia oltre i limiti del chiesto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare il modo in cui il giudice di merito ha valutato il materiale probatorio.

  • art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    La Cassazione lo richiama per qualificare come apparente la motivazione contraddittoria della sentenza d'appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale in Cassazione richiamata nella trattazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dal Ministero.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per nullità processuale dedotto dal Ministero.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Parametro del motivo incidentale, ma la Corte esclude che ricorra un omesso esame in senso tecnico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato, esentata tramite prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio ex art. 1591 c.c., il maggior danno da ritardata restituzione dell'immobile può essere provato anche mediante una proposta seria e concreta di nuova locazione, ancorché proveniente dallo stesso conduttore e non accettata dal locatore.
  • La mancata accettazione della proposta non ne elimina di per sé il valore indiziario: essa può rilevare solo come mancata conclusione del nuovo contratto, non come prova dell'insussistenza della possibilità di ricavare un canone superiore.
  • Quando la sentenza di merito sia sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se non investe tutte le rationes idonee da sole a sorreggere la decisione.
  • La motivazione è apparente e quindi cassabile quando risulta internamente contraddittoria o indecifrabile, specie se il giudice richiama un precedente giudicato ma poi liquida il danno in misura non coerente con quel medesimo presupposto.
  • Il vizio di motivazione apparente non coincide con l'omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto sia stato considerato, sia pure con esito logicamente inconciliabile.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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