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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16424/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, da parte di un istituto di credito, di somme erogate in relazione a un finanziamento di lire 70 milioni. Il giudice di primo grado aveva condannato il cliente alla restituzione della sorte capitale e degli interessi, ritenendo provata la sottoscrizione da lui riferibile su alcuni documenti del rapporto, in particolare la richiesta di concessione del fido e la comunicazione degli interessi, nonché l’accredito della somma sul conto corrente. In appello il cliente sosteneva che il rapporto fosse in realtà uno sconto di effetti cambiari, fondato su una cambiale e una distinta di sconto asseritamente false, e deduceva di essere stato vittima di una truffa compiuta da un funzionario bancario; chiedeva inoltre di valorizzare le querele di falso proposte e di rinnovare la c.t.u. grafologica sulla contabile di prelevamento di lire 34 milioni, la cui firma era stata ritenuta non sua. Con il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) omesso esame e violazione dell’art. 221 c.p.c. per non avere la Corte d’appello considerato l’esistenza di una procura speciale per la querela di falso e la proposizione personale della querela, oltre al fatto che i documenti impugnati erano prodotti in copia; 2) violazione degli artt. 1858 e 1859 c.c. e dell’art. 66 l.c. per la qualificazione del rapporto come mutuo e non come sconto di effetti cambiari; 3) omesso esame e violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e 116 c.p.c. per avere reputato provato il finanziamento nonostante elementi che, secondo il ricorrente, dimostravano una frode del funzionario e l’irregolarità delle comunicazioni bancarie; 4) omesso esame e violazione degli artt. 61, 191, 116 e 256 c.p.c. e degli artt. 1856, 1710 e 1176 c.c. per non avere attribuito rilievo decisivo alle c.t.u. sulla falsa firma della contabile di prelevamento e per aver preferito la prova testimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha precisato che la motivazione della Corte d’appello non era corretta nella parte in cui affermava l’inammissibilità della querela di falso contro scritture private non disconosciute, poiché la querela può essere proposta anche su tali documenti; tuttavia il vizio non era decisivo, perché restava non censurata la ratio autonoma e assorbente fondata sulla prova della richiesta del fido e della sua erogazione tramite accredito della somma sul conto corrente. Ha ritenuto inammissibili anche gli altri motivi, perché miravano in sostanza a un nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie, oltre a presentare profili di carenza di autosufficienza. La qualificazione del rapporto come mutuo è stata ritenuta corretta, così come la valutazione di irrilevanza delle questioni sulla falsità della firma della contabile di prelievo, in quanto non decisive rispetto al titolo fondante il credito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 221 c.p.c.

    La querela di falso richiede la speciale procura quando è proposta dal difensore; tuttavia la Corte ha chiarito che la querela può essere proposta anche contro scritture private non disconosciute, quindi la ratio d’inammissibilità affermata dal giudice di merito non era corretta in astratto.

  • art. 1858 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la qualificazione del rapporto come sconto di effetti, ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto come mutuo.

  • art. 1859 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in funzione della tesi sullo sconto di effetti cambiari; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 66 l.c.

    Evocato dal ricorrente per sostenere la disciplina dello sconto cambiario; la Corte ha ritenuto non configurato un contratto di sconto per difetto dei relativi fatti costitutivi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l’accertamento della prova del finanziamento; la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta al riesame del merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni utilizzate per desumere l’avvenuta utilizzazione delle somme; la censura è stata reputata non ammissibile in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove e delle c.t.u.; la Corte ha escluso che la doglianza potesse tradursi in un riesame del merito.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio; la censura sul punto è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di c.t.u.; la Corte non ha ravvisato un vizio decisivo.

  • art. 256 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione della c.t.u. e delle prove; censura inammissibile.

  • art. 1856 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere obblighi del banchiere; non ha inciso sulla decisione.

  • art. 1710 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per profilare una responsabilità del banchiere; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato per dedurre una violazione della diligenza professionale del banchiere; la doglianza è stata ritenuta non decisiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La querela di falso può essere proposta anche contro una scrittura privata non disconosciuta, poiché la parte può scegliere lo strumento processuale più incisivo per contestarne in via definitiva la genuinità.
  • In cassazione sono inammissibili le censure che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame di fatto, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze istruttorie.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una ratio autonoma e decisiva non specificamente censurata, l’eventuale errore su un argomento concorrente non comporta cassazione.
  • La qualificazione del rapporto contrattuale va ricavata dai fatti costitutivi allegati e provati: se non risultano i presupposti tipici dello sconto di effetti cambiari, la controversia può essere correttamente ricondotta a un mutuo o finanziamento causale.
  • L’eventuale falsità di un documento accessorio o di una contabile di prelievo non è decisiva se il credito azionato trova fondamento in documenti e circostanze autonome che dimostrino la richiesta e l’effettiva erogazione del finanziamento.

Come è indicizzato

MaterieMutuoIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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