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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19099/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

Un ex direttore di filiale bancaria, cessato il primo rapporto di lavoro e presentata domanda di pensione di anzianità, era stato riassunto il giorno successivo presso il medesimo istituto di credito come responsabile di filiale. L'INPS aveva iniziato a erogare la pensione, che era poi proseguita per anni, salvo rideterminare nel 2018 la prestazione e richiedere la restituzione delle somme pagate in eccesso, ritenendole indebitamente percepite per la mancata comunicazione della ripresa del lavoro. Il pensionato aveva contestato l'indebito sostenendo, da un lato, che l'Istituto fosse già a conoscenza della ripresa dell'attività lavorativa e della situazione contributiva/reddituale tramite i flussi UNILAV e altri dati, con conseguente insussistenza del dolo e dell'errore dell'ente; dall'altro, che si applicasse la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, l. n. 412/1991, con conseguente prescrizione/riduzione della ripetibilità dei ratei anteriori. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: violazione dell'art. 13, comma 1, l. n. 412/1991 per mancata prova del dolo del percettore e per asserita conoscenza dell'INPS; omesso esame di fatto decisivo relativo alla comunicazione all'INPS della nuova partita contributiva tramite il datore di lavoro; violazione dell'art. 13, comma 2, l. n. 412/1991 per ritenuta inapplicabilità della decadenza al caso di specie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la mancata comunicazione della sopravvenuta attività lavorativa, in presenza di un obbligo legale di informazione e della consapevolezza dell'incompatibilità/incidentità del reddito da lavoro sulla prestazione pensionistica, integra il dolo rilevante ai fini della ripetibilità dell'indebito; ha reputato inammissibile il secondo motivo perché diretto, sotto la veste dell'omesso esame, a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e perché la circostanza dedotta era stata comunque esaminata e ritenuta non decisiva dai giudici di merito; ha infine respinto il terzo motivo, affermando che la decadenza ex art. 13, comma 2, l. n. 412/1991 riguarda la verifica annuale delle situazioni reddituali e il recupero entro l'anno successivo, ma non opera nel caso in cui l'INPS non abbia conosciuto il dato reddituale perché taciuto dal pensionato, né in presenza di una condotta dolosa che sospende la prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    In assenza di una delle condizioni che escludono la ripetibilità dell'indebito previdenziale, opera la regola generale della ripetizione dell'indebito oggettivo.

  • art. 13, comma 1, l. n. 412/1991

    La non ripetibilità dell'indebito previdenziale richiede, oltre al pagamento in base a provvedimento formale e definitivo e alla sua comunicazione, l'errore imputabile all'ente e l'assenza di dolo del beneficiario; l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti su diritto o misura della pensione, non noti all'ente, è equiparata al dolo.

  • art. 13, comma 2, l. n. 412/1991

    La decadenza riguarda la verifica delle situazioni reddituali dei pensionati e il recupero delle somme entro l'anno successivo; non opera come termine di mera conoscibilità dei redditi, né nel caso in cui i dati reddituali siano stati taciuti all'ente.

  • art. 15, comma 1, d.l. 78/2009 conv. in l. n. 102/2009

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che altri enti in possesso dei dati economici debbano comunicarli all'INPS, ma la Corte non ne ha tratto conseguenze tali da escludere il dolo o la ripetibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per censurare violazioni di legge sostanziale.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o del compendio istruttorio.

  • art. 2941, comma 1, n. 8 c.c.

    La prescrizione del credito restitutorio resta sospesa finché il dolo del debitore non sia scoperto, quando la condotta del debitore impedisca al creditore di agire con ordinari controlli.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'indebito previdenziale, la mancata comunicazione all'ente di fatti sopravvenuti che incidono sul diritto o sulla misura della pensione, quando tali fatti non siano già conosciuti dall'ente, integra un comportamento doloso rilevante ai fini della ripetibilità delle somme.
  • Ai fini dell'esclusione della ripetizione dell'indebito previdenziale non basta l'errore dell'ente: occorre anche l'assenza di dolo del percettore; in difetto, opera la disciplina generale dell'indebito ex art. 2033 c.c.
  • La conoscenza o conoscibilità in astratto del dato da parte dell'ente non equivale alla conoscenza richiesta dalla disciplina speciale, che presuppone dati certi e comunicati o comunque effettivamente noti, non una mera possibilità di accertamento.
  • L'art. 13, comma 2, l. n. 412/1991 disciplina il recupero di indebiti connessi a verifiche reddituali annuali e prevede un termine per il recupero entro l'anno successivo, ma non si applica automaticamente a ogni ipotesi di indebita erogazione pensionistica.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la censura mira in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e degli elementi istruttori già esaminati dai giudici di merito.
  • La condotta del pensionato che occulti per anni la contemporanea percezione di redditi da lavoro, pur in presenza di un obbligo di comunicazione, può sospendere la prescrizione del credito restitutorio fino alla scoperta del dolo da parte dell'ente.
  • Per i rapporti pensionistici di durata, l'ente previdenziale non è tenuto a ricostruire autonomamente la situazione personale e patrimoniale del beneficiario in assenza della collaborazione informativa di quest'ultimo.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

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