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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28591/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

DoValue Spa ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la domanda incidentale di riconoscimento di un credito ipotecario (€88.604,34) connesso a una confisca ex art. 240-bis c.p. I motivi dedotti erano: (1) incompetenza funzionale della Corte d'Appello (ex art. 665 c.p.p.), dovendosi ritenere competente il Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto il sequestro (ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p.); (2) vizio di applicazione delle norme sul codice antimafia (artt. 57, 58, 60 d.lgs. n.159/2011) e della disciplina dei termini per il deposito della domanda di accertamento del credito, contestando che il termine finale coincida con l'irrevocabilità della confisca e che la Corte d'Appello avesse erroneamente ritenuto la domanda tardiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari di Napoli (giudice delegato ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p.) affinché decida sull'istanza di DoValue Spa. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n.18/2023 e la corretta applicazione della disciplina del codice antimafia alle domande presentate dopo il 19/11/2017 relative a procedimenti iscritti dopo il 13/10/2011, con conseguente attribuzione della competenza al giudice del sequestro (GIP) e non al giudice che ha adottato la confisca o alla Corte d'Appello.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma sulla confisca per equivalente che ha dato causa alla procedura; utilizzata per inquadrare l'intervento ablativo cui è connessa la domanda di terzi creditori.

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione di raccordo che estende alla confisca penale la disciplina del codice antimafia e individua il giudice delegato nella persona che ha emesso il decreto di sequestro (nel caso di specie il GIP), determinando la competenza funzionale a decidere sulle domande di riconoscimento dei crediti.

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Norma sulla competenza funzionale nel processo penale: la doglianza riguardava l'errata applicazione della regola di competenza, ma la Cassazione ha precisato che, per le domande ricadenti nella disciplina antimafia, prevale la regola speciale di cui all'art. 104-bis disp. att.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 57, 58, 59, 60

    Disciplina del codice antimafia sulla tutela dei terzi creditori e sulla formazione dello stato passivo. La Cassazione ha richiamato che per i procedimenti successivi alle date richiamate dalla Corte costituzionale tali norme si applicano anche in sede penale per l'accertamento dei diritti dei terzi; in particolare l'art. 60 attiene alla procedura di liquidazione dei beni confiscati e non può essere impropriamente usato per fissare termini di deposito delle domande.

  • legge n. 161 del 2017, art. 37 (Corte Cost. n.18/2023)

    La sentenza della Corte costituzionale n.18/2023 ha chiarito l'ambito di applicazione delle modifiche legislative e ha confermato che per i procedimenti iscritti dopo il 13/10/2011 e per le domande presentate dal 19/11/2017 in poi si applica la disciplina del codice antimafia, incidendo sull'individuazione del giudice competente.

  • art. 59 cod. antimafia (d.lgs. n.159/2011)

    Regola la formazione dello stato passivo e le opposizioni dei creditori; la giurisprudenza ha interpretato la ripartizione di competenze tra giudice delegato (GIP) e altri organi, confermando in molti casi la competenza del giudice che ha disposto il sequestro per le questioni rilevanti sui crediti dei terzi.

Massime di principio

  • Per le confische penali con procedimento iscritto dopo il 13/10/2011 e per le domande presentate dal 19/11/2017 in poi, le domande di riconoscimento dei crediti sono disciplinate dal codice antimafia e la competenza spetta al giudice delegato individuato dall'art. 104-bis disp. att. c.p.p. (il giudice che ha emesso il decreto di sequestro, di solito il GIP).
  • Non è corretto utilizzare l'art. 60 del d.lgs. n.159/2011 come criterio automatico per fissare il termine finale di deposito delle domande di accertamento del credito; va verificata la corretta norma di riferimento e la disciplina dei termini (art. 57-59 e collegati) nel singolo caso.
  • La irrevocabilità della confisca non costituisce sempre il termine iniziale o finale per ogni tipo di istanza dei terzi: occorre esaminare quale procedura e quale termine siano concretamente applicabili (es. termini previsti dal codice antimafia o dalla normativa straordinaria), evitando confusione fra termini procedurali diversi (es. deposito dello stato passivo, decorrenze di decadenza, termini per impugnazioni).
  • La cessione del credito a terzi (es. società cessionaria come DoValue) non priva il cessionario della legittimazione a presentare istanze di accertamento del credito sui beni confiscati; il cessionario può agire nei termini e modi previsti dalla normativa applicabile.
  • In caso di contrasto sulla competenza funzionale tra giudici, il rimedio corretto consiste nel sollevare e definire il conflitto di competenza o nel trasmettere gli atti al giudice indicato dalla norma speciale (art. 104-bis disp. att. c.p.p.), evitando decisioni che sorvolino sulla questione.
  • Per i creditori in buona fede è opportuno agire tempestivamente e indicare chiaramente la base normativa invocata (codice antimafia vs disposizioni ordinarie), documentando data e natura del credito per evitare eccezioni di tardività basate su errata individuazione del termine.

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