Cassazione Penale, Sentenza n. 29423/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di espulsione disposto dal Magistrato di Sorveglianza di Roma (15/05/2024), lamentando violazione di legge e vizio di motivazione perché, in data 6/02/2025, aveva presentato presso l'ufficio matricola domanda di protezione internazionale e il procedimento di espulsione avrebbe dovuto essere sospeso. Si è dedotto che la dichiarazione resa in carcere integra gli effetti della domanda di protezione (ai sensi dell'art.123 c.p.p. e norme collegate), per cui il Tribunale avrebbe dovuto valutare le cause ostative previste dall'art.19 d.lgs.286/1998 e l'effetto di cui all'art.7 d.lgs.25/2008.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo giudizio, rilevando che la dichiarazione di richiesta di protezione presentata il 6/02/2025 ha efficacia immediata ai sensi dell'art.123 c.p.p. e che il Tribunale doveva considerarla nel valutare la sospensione dell'espulsione e l'esistenza delle cause ostative di cui all'art.19 d.lgs.286/1998, anche alla luce delle fonti sovranazionali; la motivazione originaria è stata ritenuta inesistente.
Norme richiamate
Le dichiarazioni rese dall'imputato detenuto hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria; devono considerarsi immediatamente efficaci ai fini procedurali.
art. 44 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede che le dichiarazioni di cui all'art.123 siano comunicate il giorno stesso o al massimo il giorno successivo all'autorità giudiziaria competente e impone alla Direzione dell'istituto l'obbligo di verifica e trasmissione.
Norma che riguarda l'espulsione dello straniero (anche come misura alternativa alla detenzione); il suo esercizio richiede la verifica delle eventuali cause ostative previste dall'art.19.
art. 19 d.lgs. 286/1998 (commi 1, 1.1, 1.2, 2)
Elenca le cause ostative all'espulsione che il giudice deve verificare; la loro individuazione non è tassativa ma va integrata con l'analisi delle fonti sovranazionali (es. Convenzione europea, Direttive UE) per tutelare rifugiati e titolari di protezione sussidiaria.
art. 7, comma 1 d.lgs. 25/2008
"il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell’art. 32"
Stabilisce che il richiedente protezione internazionale è autorizzato a rimanere nello Stato fino alla decisione; ciò comporta che l'espulsione non può essere eseguita nei confronti di chi ha avviato tale procedura fino alla decisione.
art. 2 d.l. m. 142 del 2015
Attribuisce effetti di equiparazione alla qualità di richiedente protezione nel caso di presentazione della domanda in particolari modalità (riconoscendo efficacia alla manifestazione di volontà resa all'ufficio matricola).
Massime di principio
- La presentazione di una richiesta di protezione internazionale presso l'ufficio matricola di un istituto penitenziario ha efficacia immediata e dovrà essere considerata dall'autorità giudiziaria come se fosse ricevuta formalmente.
- In presenza di una domanda di protezione internazionale pendente, l'autorità deve valutare la sospensione dell'espulsione e verificare le cause ostative previste dall'art.19 d.lgs.286/1998, integrando la valutazione con le fonti sovranazionali (CEDU, Direttive UE, Carta dei diritti).
- La dichiarazione resa dal detenuto ai sensi dell'art.123 c.p.p. non richiede che il richiedente fornisca nel primo atto motivazioni approfondite: la semplice manifestazione di volontà attiva gli effetti procedurali che impongono l'approfondimento da parte dell'autorità.
- La mancata considerazione della domanda di protezione o l'assenza di motivazione su questo punto rende il provvedimento invalido e determina l'annullamento con rinvio per un nuovo esame.
- L'obbligo della Direzione dell'istituto di verificare e trasmettere le dichiarazioni del detenuto è rilevante: l'inerzia o il mancato inoltro non esime il giudice dall'effettuare la valutazione sostanziale se la dichiarazione risulta dagli atti.
- Anche la presentazione tardiva (anche poco prima dell'udienza) della domanda di protezione deve essere presa in considerazione e non può essere di per sé motivo per non sospendere o valutare l'espulsione.
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