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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36287/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta dell'INPS di contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata per l'attività professionale svolta da un architetto negli anni 2008 e 2009, a seguito di iscrizione d'ufficio. In primo e secondo grado era stata accolta l'opposizione del professionista all'avviso di addebito, ritenendo prescritto il credito contributivo: la corte territoriale aveva infatti fatto decorrere il termine quinquennale dalla scadenza ordinaria del pagamento del 16 giugno 2009 e del 16 giugno 2010, escludendo che l'omessa compilazione del quadro RR integrasse una causa di sospensione per dolo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 2935 e 2944 c.c., in relazione all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, all'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, all'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e ai DPCM 4 giugno 2009 e 10 giugno 2010, sostenendo che il termine di pagamento era stato prorogato senza oneri al 6 luglio 2009 e al 6 luglio 2010, con conseguente non maturazione della prescrizione alle date indicate dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo erronea la decorrenza della prescrizione individuata dalla corte d'appello. Ha affermato che, per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che, nel caso concreto, tale termine era stato differito dai DPCM richiamati al 6 luglio 2009 per il 2008 e al 6 luglio 2010 per il 2009. Conseguentemente, la richiesta di pagamento dell'INPS del 30 giugno 2014 e del 30 giugno 2015 non era tardiva secondo i corretti dies a quo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato come norma sulla decorrenza della prescrizione, ma la Corte ha precisato che, nel caso dei contributi previdenziali, il dies a quo va ancorato alla scadenza del termine di pagamento, anche se differito da fonte regolamentare.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; dalla decisione emerge però soprattutto il tema della decorrenza della prescrizione, non un autonomo profilo di interruzione ex art. 2944 c.c.

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    Individua il presupposto dell'obbligazione contributiva alla Gestione separata per i professionisti non iscritti ad altre casse.

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"

    La Corte lo usa per collegare la scadenza del versamento contributivo ai termini previsti per il pagamento delle imposte, rilevando che tali termini possono essere oggetto di differimento.

  • art. 17 d.P.R. n. 435/2001

    Richiamato insieme alla disciplina dei termini di versamento dichiarativi utilizzati come parametro per i contributi previdenziali.

  • DPCM 4 giugno 2009

    Ritenuto fonte regolamentare idonea a differire il termine di pagamento dei contributi per il saldo 2008 al 6 luglio 2009.

  • DPCM 10 giugno 2010

    Ritenuto fonte regolamentare idonea a differire il termine di pagamento dei contributi per il saldo 2009 al 6 luglio 2010.

  • R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55

    "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"

    È richiamato come conferma del principio secondo cui la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del versamento dovuto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, il credito sorge in relazione alla produzione del reddito, ma la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui scade il termine per il pagamento del contributo, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi previdenziali, rilevano anche i differimenti dei termini di versamento disposti da fonti regolamentari attuative della disciplina tributaria richiamata dalla normativa previdenziale.
  • Quando un DPCM è emanato in attuazione di una delega legislativa e ha funzione attuativa o integrativa della legge, può assumere natura regolamentare e incidere sulla individuazione del termine di pagamento rilevante per la prescrizione.
  • La mancata compilazione del quadro dichiarativo fiscale non muta, di per sé, il momento di insorgenza o decorrenza della prescrizione del credito contributivo, se la legge collega il dies a quo alla scadenza del versamento.
  • Nel contenzioso sulla prescrizione contributiva, la corretta individuazione del termine di pagamento, comprensivo di eventuali proroghe, è decisiva per stabilire se la richiesta dell'ente previdenziale sia tempestiva o tardiva.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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