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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28445/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica, da parte della società concessionaria della riscossione per conto del Comune, di un'ingiunzione di pagamento per IMU relativa all'annualità 2013. L'atto era stato impugnato con due distinti ricorsi, iscritti a ruoli diversi, entrambi contro la medesima ingiunzione: in un giudizio il ricorso era stato respinto, nell'altro era stato accolto con annullamento dell'atto. La Commissione tributaria regionale, investita dell'appello contro la sentenza di rigetto, ha a sua volta rigettato l'appello ritenendo decisivo che la sentenza favorevole al contribuente fosse ormai passata in giudicato e avesse definitivamente sancito l'illegittimità dell'ingiunzione. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme processuali del processo tributario, lamentando che non fosse stata correttamente considerata la sequenza temporale dei due ricorsi e la conseguente necessità di riunione; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 39 c.p.c. in tema di litispendenza e contrasto di giudicati, sostenendo che avrebbe dovuto operare la disciplina della rimessione al primo giudice ex art. 59.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colgano la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché il giudice regionale aveva fondato la decisione sul passaggio in giudicato, intervenuto per primo, della sentenza che aveva annullato l'ingiunzione. La Corte ha inoltre chiarito che, tra cause pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non ricorre litispendenza in senso tecnico; al più, il primo giudice avrebbe dovuto disporre la riunione dei procedimenti. Tuttavia, l'omessa riunione non determina invalidità e, in presenza di giudicati contrastanti, opera la regola della prevalenza del giudicato formatosi per primo, salvo l'eventuale applicazione dell'art. 337, comma 2, c.p.c. Nel caso concreto, essendo divenuta definitiva per prima la sentenza favorevole al contribuente, essa era opponibile e rendeva legittimo il rigetto dell'appello. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio di omesso esame del fatto decisivo è stato ritenuto non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata

  • art. 360 c.p.c.

    il motivo per violazione di legge è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato perché non coglieva la ratio della decisione

  • art. 29 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come criterio applicabile anche al rito tributario per sostenere l'errore del giudice di merito

  • art. 39 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della litispendenza e del contrasto di giudicati; la Corte ha precisato che, tra cause davanti al medesimo ufficio giudiziario, non vi è litispendenza in senso tecnico

  • art. 59 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la rimessione al primo giudice

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    richiamato dalla Corte come possibile rimedio in caso di giudicati contrastanti

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    citato nei motivi come normativa processuale del processo tributario

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando la decisione impugnata si fonda su un giudicato già formatosi su una causa concernente il medesimo atto, il ricorso per cassazione che censuri questioni diverse o meramente preparatorie è inammissibile se non attacca la reale ratio decidendi.
  • La pendenza di due giudizi tra le stesse parti aventi identico petitum e identica causa petendi davanti al medesimo ufficio giudiziario non integra litispendenza in senso tecnico, ma impone semmai la riunione dei procedimenti.
  • L'omessa riunione di giudizi pendenti non determina, di per sé, invalidità della decisione; in caso di giudicati potenzialmente contrastanti, è opponibile il giudicato formatosi per primo.
  • Se il giudicato favorevole a una parte si forma prima dell'altro giudizio pendente sulla stessa controversia, esso può essere opposto e prevale quale regolatore definitivo della lite, salvo gli strumenti processuali che consentano la sospensione o la considerazione del giudicato sopravvenuto.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto dedotto non incide sulla concreta ratio decidendi adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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