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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07687/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per contributi dovuti alla Gestione commercianti, quantificati sull’importo di euro 18.371,33 per il periodo gennaio 2013-dicembre 2015, in relazione al reddito derivante dalla partecipazione dell’assicurato a una società di capitali. La Corte d’appello, accogliendo l’opposizione, aveva escluso dalla base imponibile contributiva i redditi percepiti dal soggetto quale mero socio di capitale, in assenza di svolgimento di attività lavorativa nella società. L’INPS ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. in l. n. 438 del 1992, in connessione con la l. n. 233 del 1990, sostenendo che la contribuzione "a percentuale" debba essere parametrata a tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento, compresi quelli da partecipazione a società di capitali, perché anch’essi, nella prospettiva previdenziale, sarebbero utili a migliorare il tenore di vita e la prestazione pensionistica. Il resistente controricorrente difende la sentenza d’appello richiamando l’orientamento secondo cui, senza partecipazione personale al lavoro aziendale, i redditi da mera partecipazione in società di capitali sono redditi di capitale e non entrano nella base imponibile contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure dell’INPS. Ha ribadito che l’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 commisura la contribuzione alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, secondo un parallelismo tra disciplina fiscale e previdenziale, ma che tale regola non consente di includere nella base imponibile i redditi da mera partecipazione a società di capitali, quando il socio non svolga alcuna attività lavorativa nella società. La Corte ha richiamato la distinzione, già affermata dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, tra redditi d’impresa e redditi di capitale, sottolineando che l’obbligo contributivo nella Gestione commercianti sorge per i soci solo se vi sia partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Poiché nella fattispecie era pacifico il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte del resistente, la sentenza d’appello è stata confermata e il ricorso rigettato, con condanna dell’INPS alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in l. 14 novembre 1992, n. 438

    "alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF"

    La contribuzione alla Gestione commercianti si calcola sui redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, ma non può estendersi ai redditi di capitale da mera partecipazione in società di capitali.

  • l. 2 agosto 1990, n. 233

    Richiamata come disciplina di riferimento degli obblighi contributivi per artigiani ed esercenti attività commerciali.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Il testo unico delle imposte sui redditi è il parametro per distinguere redditi d’impresa e redditi di capitale nella determinazione della base contributiva.

  • art. 3 Cost.

    La distinzione di trattamento tra soci di società di persone e soci di società di capitali è ritenuta non lesiva del principio di eguaglianza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La base imponibile della contribuzione alla Gestione commercianti va individuata, per effetto del parallelismo voluto dal legislatore, nei soli redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, non in qualunque reddito percepito dal soggetto iscritto.
  • I redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, se non accompagnati dallo svolgimento di attività lavorativa nella società, sono redditi di capitale e non integrano la base imponibile contributiva INPS.
  • Per i soci di società commerciali l’obbligo contributivo presuppone la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; in difetto, non sorge il rapporto previdenziale rilevante ai fini della Gestione commercianti.
  • L’intento di ampliare la base imponibile contributiva non consente di oltrepassare i limiti testuali e sistematici della disciplina, né di assimilare impropriamente redditi di capitale e redditi d’impresa.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

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