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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15002/2020 del 15/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale di Treviso una cartella di pagamento relativa a riprese IVA per l’anno 2006, derivanti da controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La CTP rigettò il ricorso; la contribuente appellò e la CTR del Veneto, con sentenza depositata l’11 gennaio 2013, accolse il gravame, ritenendo che il credito IVA non indicato nella dichiarazione dell’anno precedente non fosse perduto se riportato e reso noto all’Amministrazione nella dichiarazione dell’esercizio successivo, e annullò la cartella anche per mancanza di un previo avviso di rettifica. L’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 21, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il credito non dichiarato poteva essere recuperato solo mediante autonoma istanza di rimborso, il cui termine era scaduto il 30 settembre 2010; (2) violazione dell’art. 54-bis, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, contestando che fosse necessario un previo avviso di rettifica prima dell’iscrizione a ruolo; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe rilevato d’ufficio l’assenza del previo avviso, questione non dedotta nel ricorso introduttivo. La contribuente propose ricorso incidentale, lamentando la violazione dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 322/1988 e della L. n. 212/2000, nonché un vizio motivazionale sulla qualificazione della fattispecie e sui termini per la dichiarazione integrativa.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso principale: dall’esame degli atti ha stabilito che nel ricorso introduttivo il richiamo all’art. 54-bis riguardava la qualificazione della vicenda come errore materiale nella dichiarazione, non la mancata notificazione di un avviso prima della cartella; la questione del previo avviso era stata sollevata soltanto con memoria in appello. Annullare la cartella per tale ragione ha quindi violato l’art. 112 c.p.c., e la questione non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione, considerata la causa petendi dell’opposizione a cartella. Il primo motivo dell’Agenzia è stato rigettato: il credito IVA a favore del contribuente può essere recuperato alternativamente mediante dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con indicazione del credito, oppure mediante istanza di rimborso; la CTR aveva accertato che il credito era stato esposto nella dichiarazione dell’esercizio successivo. Il secondo motivo è stato assorbito, così come il ricorso incidentale della contribuente. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per decidere la controversia e liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Appare pertanto evidente come la C.T.R. abbia proceduto all’annullamento della cartella” di pagamento impugnata in palese violazione del principio contenuto nell’art. 112 c.p.c..

    Il giudice non può annullare la cartella per un motivo che non sia stato dedotto dalla parte nel ricorso introduttivo; la decisione oltrepassa i limiti delle domande e dei motivi di opposizione.

  • art. 21, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. n. 546/1992

    Sicchè, in ultima analisi, errori ed omissioni nella dichiarazione, in danno del contribuente, possono essere recuperati, alternativamente, con la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo ovvero con istanza di rimborso.

    La disciplina consente di recuperare errori od omissioni dichiarativi in danno del contribuente mediante dichiarazione del periodo successivo oppure mediante istanza di rimborso.

  • art. 30, comma 2, D.P.R. n. 633/1972

    Sicchè, in ultima analisi, errori ed omissioni nella dichiarazione, in danno del contribuente, possono essere recuperati, alternativamente, con la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo ovvero con istanza di rimborso.

    Il recupero del credito IVA non è limitato all’istanza autonoma di rimborso: può avvenire anche riportando il credito nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

  • art. 54-bis, comma 2, lett. b), D.P.R. n. 633/1972

    Il terzo motivo – da trattare in via preliminare, per questioni di ordine logico – è fondato.

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo processuale relativo al rilievo d’ufficio della questione basata sull’art. 54-bis; non ha deciso nel merito il motivo principale che contestava la necessità del previo avviso, dichiarato assorbito.

  • art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998

    Questa Corte, a Sezioni Unite, ha recentemente chiarito che, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8-bis, ad emendare errori od omissioni in danno del, contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. U, 30.6.2016, n. 13378, Rv. 640206-01. Cfr. anche, più recentemente ed in senso conforme, Cass., Sez. 5, 28.11.2018, n. 30796, Rv. 651567-01).

    La dichiarazione integrativa diretta a evitare un danno per la pubblica amministrazione può essere presentata entro il termine previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.

  • art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998

    Questa Corte, a Sezioni Unite, ha recentemente chiarito che, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8-bis, ad emendare errori od omissioni in danno del, contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. U, 30.6.2016, n. 13378, Rv. 640206-01. Cfr. anche, più recentemente ed in senso conforme, Cass., Sez. 5, 28.11.2018, n. 30796, Rv. 651567-01).

    Per gli errori od omissioni dichiarativi in danno del contribuente, la correzione mediante dichiarazione integrativa incontra il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo successivo, con compensazione dell’eventuale credito; resta inoltre possibile chiedere il rimborso nei termini indicati dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il terzo motivo – da trattare in via preliminare, per questioni di ordine logico – è fondato.

    Il vizio processuale di violazione dell’art. 112 c.p.c. è scrutinato quale motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Massime di principio

  • Gli errori od omissioni dichiarativi commessi in danno del contribuente possono essere recuperati, alternativamente, riportando il credito nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo oppure presentando un’istanza di rimborso, ferma la disciplina dei termini applicabili.
  • Nel giudizio di opposizione a cartella, la causa petendi è costituita dai motivi specificamente posti a fondamento dell’opposizione; il giudice non può annullare la cartella per una ragione non dedotta nel ricorso introduttivo, né la questione può essere introdotta per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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