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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35239/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente aveva chiesto l'indennizzo ex L. n. 89/2001 per la non ragionevole durata di un procedimento esecutivo civile nel quale era stata debitrice esecutata. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione avverso il diniego del consigliere designato, ritenendo non provato alcun danno: il processo esecutivo era preordinato all'interesse del creditore e, nel caso concreto, la protrazione del giudizio aveva persino avvantaggiato la debitrice, poiché i creditori erano poi falliti e avevano rinunciato agli atti, con estinzione della procedura. La ricorrente ha proposto tre motivi, deducendo: violazione della L. n. 89/2001, della CEDU e del codice di rito per non avere la Corte territoriale considerato che la causa divisionale era stata introdotta oltre il termine assegnato dal giudice dell'esecuzione, con conseguente nullità; che il giudizio di divisione era stato definito con pronuncia di inammissibilità e appello ancora pendente; che tale giudicato sarebbe stato presupposto per la prosecuzione dell'esecuzione e per la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli; infine, che la protrazione del pignoramento le aveva impedito di locare gli immobili, determinando un pregiudizio economico. Ha inoltre contestato che potesse applicarsi la regola secondo cui nel processo esecutivo il debitore inattivo non subisce di regola un danno non patrimoniale, sostenendo di avere tenuto una condotta processuale attiva e di aver subito una perdita di utile sfruttamento dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non idonei a superare il vaglio di ammissibilità. Ha ribadito che, nel processo esecutivo, il debitore esecutato non beneficia della presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla durata del processo, perché la procedura è preordinata all'interesse del creditore; quindi grava sul debitore l'onere di allegare e provare uno specifico interesse alla sollecita definizione e il danno concretamente subito. La censura sulla pretesa nullità della divisione è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio decidendi. Parimenti, la dedotta mancata prova di un vantaggio effettivo o la tesi del pregiudizio derivante dalla mancata locazione non hanno scalfito la motivazione della Corte territoriale, anche perché la rinuncia dei creditori alla procedura era stata accettata dalla ricorrente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 4, L. n. 89/2001

    equo indennizzo per la non ragionevole durata di un procedimento esecutivo civile

    viene richiamato come base dell'azione di equa riparazione proposta dalla debitrice esecutata

  • art. 2, comma 2, L. n. 89/2001

    la durata irragionevole è valutata anche tenendo conto del comportamento delle parti e del giudice, ma nel processo esecutivo il debitore deve provare un danno specifico

  • art. 2, comma 2-quinquies, L. n. 89/2001

    norma richiamata dalla ricorrente; la Corte ribadisce che nel processo esecutivo il debitore non ha presunzione di danno e deve dimostrarlo

  • art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89/2001

    norma richiamata dalla ricorrente nel quadro dei criteri dell'equa riparazione

  • art. 2, comma 2-septies, L. n. 89/2001

    norma richiamata dalla ricorrente nel quadro dei criteri dell'equa riparazione

  • art. 6 CEDU

    richiamato come parametro sulla ragionevole durata del processo, ma non comporta nel caso del debitore esecutato una presunzione automatica di danno

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale della ragionevole durata e del giusto processo

  • art. 117 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in connessione agli obblighi convenzionali

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato in relazione alla domanda sulle spese e al regolamento delle spese nel giudizio di divisione

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    lo scrutinio della conformità ai precedenti consolidati consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità ai fini dell'impugnazione incidentale

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sul filtro dell'inammissibilità

  • art. 606 c.p.p.

    menzionato per analogia argomentativa sul meccanismo di filtro, senza incidere sul merito

  • art. 1, Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato dalla ricorrente come parametro per il pregiudizio economico da mancato sfruttamento dei beni

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione relativo a un processo esecutivo, il debitore esecutato non può di regola invocare la presunzione di danno non patrimoniale correlata alla durata irragionevole del processo, poiché la procedura è funzionalmente orientata alla soddisfazione del creditore.
  • In tale ipotesi, il debitore ha l'onere di allegare e provare uno specifico interesse alla sollecita definizione del processo e il danno concretamente subito; non spetta al giudice dimostrare l'assenza di vantaggi effettivi.
  • Le doglianze che non colpiscono la ratio decidendi, fondata sulla mancanza di prova di un danno specifico, sono inidonee a superare il vaglio di ammissibilità.
  • La mera allegazione di irregolarità della procedura esecutiva o di vicende parallele del giudizio di divisione non basta, se non viene dimostrato il nesso tra tali circostanze e un concreto pregiudizio risarcibile.
  • Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte, opera il filtro di inammissibilità previsto dall'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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