Cassazione Civile, Ordinanza n. 13778/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per competenze tecniche maturate nella redazione di tre progetti, in relazione a un ente locale poi dichiarato in dissesto finanziario. Nel corso della vicenda amministrativa, l’organo straordinario di liquidazione aveva dapprima escluso il credito dalla massa passiva, poi il Ministero dell’interno aveva accolto ricorsi gerarchici del professionista e annullato i provvedimenti di esclusione, quindi si erano susseguiti ulteriori atti amministrativi e un contenzioso davanti al giudice amministrativo. In sede civile, il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo ma riconosciuto in parte il credito; la Corte d’appello aveva rideterminato l’importo dovuto e confermato la debenza, ritenendo in particolare che non fosse decisiva la questione della validità del contratto di incarico, perché il punto era coperto da giudicato implicito e comunque la contestazione del Comune riguardava solo la riferibilità del credito alla massa passiva. Il Comune ricorre per cassazione con sette motivi: (1) deduce violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 1421 c.c., sostenendo che non potesse parlarsi di giudicato implicito sulla validità del contratto e che la nullità dell’incarico dovesse essere rilevata d’ufficio; (2) deduce violazione delle norme sulla forma scritta dei contratti della P.A., sostenendo la nullità dell’incarico per difetto di forma; (3) deduce violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse considerato il giudicato esterno formato sulla sentenza amministrativa; (4) deduce violazione delle norme sulla disciplina del dissesto degli enti locali, sostenendo che l’annullamento dei provvedimenti amministrativi dovesse travolgere anche il credito e la sua iscrizione nella massa passiva; (5) deduce violazione delle norme su interessi e decorrenza, assumendo che, venuto meno il debito principale, non fossero dovuti interessi; (6) deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia sulla doglianza di incontestazione del credito; (7) deduce violazione delle norme sulle spese di lite, contestando la condanna alle spese nonostante l’accoglimento solo parziale dell’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo, perché il ricorrente non si è confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata o ha prospettato questioni non pertinenti; ha ritenuto infondato il quarto motivo, qualificandolo come sostanzialmente un "non motivo"; ha ritenuto assorbito il quinto motivo dal rigetto delle censure che miravano a negare l’esistenza del credito principale; ha ritenuto infondato il settimo motivo sulle spese, richiamando il principio per cui l’accoglimento solo ridotto di una domanda unitaria non integra reciproca soccombenza e non impedisce la condanna alle spese della parte sostanzialmente soccombente. Il Comune è stato condannato anche alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il giudicato va misurato in relazione al diritto accertato e all’oggetto del processo; non opera automaticamente oltre il perimetro della res litigiosa.
Richiamato in tema di stabilità del giudicato interno ed esterno, ma la Corte esclude che nel caso concreto fosse maturata preclusione sulla questione invocata dal ricorrente.
Il ricorrente invoca il potere di rilievo officioso della nullità, ma la Corte ritiene che la censura sia inconferente rispetto alla ratio della decisione impugnata.
artt. 3, comma 2, 12, comma 1, 16 e 17 r.d. n. 2440/1923
Richiamati dal ricorrente per sostenere la nullità del conferimento di incarico per difetto di forma scritta; la censura è dichiarata inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza.
artt. 37, 77, 79, 87, 89 e 90 d.lgs. n. 77/1995
Norme invocate in tema di dissesto e massa passiva degli enti locali; la Corte esclude che i provvedimenti amministrativi evocati incidessero sull’an e sul quantum del credito.
La doglianza di omessa pronuncia è respinta perché la Corte d’appello aveva comunque esaminato la contestazione del Comune, circoscrivendola alla sola pregiudizialità amministrativa e ai presupposti formali di inserimento nella massa passiva.
In tema di spese, l’accoglimento in misura ridotta di una domanda unitaria non determina reciproca soccombenza; il giudice può compensare, ma non è tenuto a porre le spese a carico della parte che ha ottenuto un accoglimento solo parziale della propria difesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Il giudicato implicito non può essere invocato in modo astratto: occorre verificare se la questione dedotta sia stata realmente risolta, anche implicitamente, dalla decisione di merito e se essa rientrasse nel perimetro dell’oggetto del processo.
- La nullità del contratto o del conferimento di un incarico alla pubblica amministrazione può essere rilevabile d’ufficio, ma la relativa censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con la specifica qualificazione della pretesa data dal giudice di merito.
- Il giudicato esterno riguarda il diritto effettivamente accertato e non si estende automaticamente a profili che incidono solo sulla riferibilità del credito a determinate procedure o masse, se il diritto sostanziale resta distinto dall’esito del contenzioso amministrativo.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre la propria lettura del merito senza confutare puntualmente la motivazione impugnata, la censura si risolve in un "non motivo" ed è inammissibile.
- In tema di spese processuali, l’accoglimento solo parziale di una domanda unitaria o di un gravame non configura automaticamente reciproca soccombenza; il giudice deve valutare l’esito complessivo della lite, potendo compensare le spese nei limiti consentiti dalla legge.
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