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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29725/2025 del 26/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la commisurazione della pena definitiva risultante dal riconoscimento della continuazione tra più reati: il difensore ha censurato come sproporzionato l'aumento applicato al capo 15) della sentenza della Corte d'appello di Palermo del 22/10/2021 (irrevocabile 18/01/2023), pari ad anni cinque e mesi nove, sostenendo che tale misura era prossima alla pena base (anni sei) e pari al sestuplo degli altri aumenti applicati ai reati satellite, con conseguente vanificazione dell'istituto del reato continuato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura non avesse efficacemente contestato la motivazione concreta del giudice dell'esecuzione, che aveva motivato l'aumento richiamando la recidiva reiterata dell'imputato, la particolare gravità della condotta (trasporto di stupefacente dalla Calabria a Palermo) e la consistente quantità di droga (2 kg di cocaina, pari a circa 12.203 dosi). Il risultato numerico della commisurazione è stato ritenuto coerente con la valutazione di gravità e con la discrezionalità del giudice dell'esecuzione. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990

    Norme relative ai delitti in materia di stupefacenti e alle circostanze aggravanti; nel caso hanno costituito la fattispecie e l'aggravante per la rilevante quantità di droga e il tipo di condotta (traffico/trasporto).

  • art. 81 cod. pen.

    Norma applicata per l'aumento della pena in relazione a reati collegati/concorrenti; qui usata per incrementare la pena complessiva in presenza di recidiva e pluralità di reati.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Ground di cassazione per vizio di motivazione (motivazione apparente, illogicità o contraddittorietà). La Corte ha ritenuto che la censura non avesse dimostrato tali vizi rispetto alla motivazione concreta del giudice dell'esecuzione.

  • Sentenza Corte di Cassazione Sez.1, n. 28135 del 28/05/2021 (Rv. 281678-01)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la discrezionalità del giudice dell'esecuzione incontra un limite solo in rapporto alla valutazione già effettuata in sede di cognizione che ha formato il giudicato; quindi l'esecuzione non può contraddire il giudicato penale consolidato.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 07/06/2000

    Richiamata in relazione ai presupposti per escludere la colpa nell'ambito dell'inammissibilità; qui la Corte ha stabilito che non ricorrevano ipotesi di esclusione della colpa.

Massime di principio

  • La mera comparazione numerica tra un aumento e la pena base non è sufficiente a dimostrare sproporzione: occorre confrontare e confutare le specifiche ragioni fattuali e giuridiche indicate dal giudice (recidiva, gravità modalità, quantità di sostanza).
  • Il giudice dell'esecuzione gode di ampia discrezionalità nella commisurazione della pena per il reato continuato e per l'applicazione degli aumenti ex art. 81 c.p., purché il risultato sia coerente con le valutazioni di fatto già cristallizzate nel giudicato.
  • Per rendere efficace una censura sulla commisurazione è necessario puntare su vizi logico-giuridici chiari: illogicità manifesta, contraddittorietà della motivazione o errore aritmetico palese, e non su mere valutazioni comparative numeriche.
  • Quando si impugna una determinazione di pena fondata su elementi di fatto consolidati (es. recidiva, quantità di droga, modalità del reato), il rimedio più efficace è dimostrare l'erroneità o l'inattendibilità di quei dati (e.g. contestare la ricostruzione dei fatti o la sussistenza della recidiva).
  • Attenzione al rischio sanzionatorio: ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna alle spese processuali e il pagamento di somme a titolo di ammenda.
  • In sede difensiva conviene proporre, oltre alla censura di sproporzione, una proposta alternativa e dettagliata di ricalcolo della pena con argomentazioni giuridiche e di fatto che mettano in crisi la motivazione del giudice dell'esecuzione.

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