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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33206/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, con cui era stato disposto il trattenimento definitivo di una missiva inviatagli dal fratello, anch'egli detenuto e sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. La missiva conteneva documentazione giudiziaria, tra cui un ricorso relativo a un'altra persona e una sentenza della Corte EDU. Il trattenimento era stato motivato dall'assenza di attestazione di autenticità o conformità degli atti all'originale e dal conseguente rischio che i documenti fossero stati alterati per veicolare comunicazioni non consentite; inoltre, il ricorso riguardante un terzo avrebbe potuto consentire l'acquisizione di informazioni relative a vicende esterne all'istituto. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 18-ter e 41-bis Ord. pen., in relazione all'art. 24 Cost., nonché il vizio di motivazione. Ha sostenuto che la corrispondenza aveva già superato il controllo in uscita presso l'istituto di provenienza, che l'atto trattenuto consisteva in una sentenza della Corte EDU e che il provvedimento non aveva indicato elementi concreti idonei a dimostrare il pericolo richiesto dall'art. 18-ter Ord. pen., essendosi fondato su meri sospetti. Ha inoltre affermato che la mancanza dell'attestazione di autenticità non potesse, da sola, giustificare il trattenimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto applicabile anche alla trasmissione di atti giudiziari tra detenuti sottoposti al regime differenziato la disciplina generale dell'art. 18-ter Ord. pen., secondo cui il trattenimento presuppone un pericolo concreto per le esigenze di indagine o prevenzione dei reati, di ordine o di sicurezza. Ha però ritenuto legittimo, nel caso concreto, il trattenimento degli atti privi di attestazione di autenticità o conformità all'originale, poiché tale adempimento formale consente di verificare la natura della documentazione e l'assenza di alterazioni utilizzabili per veicolare informazioni non consentite. La Corte ha valorizzato anche l'assenza di una documentata ragione difensiva per l'invio della sentenza della Corte EDU e del ricorso relativo a un soggetto terzo. Ha quindi disatteso il precedente orientamento secondo cui, in assenza di specifici motivi di dubbio sulla manipolazione del documento, il giudice avrebbe dovuto indicare i punti sospetti e acquisire una copia ufficiale presso l'ufficio emittente.

Norme richiamate

  • art. 18-ter Ord. pen.

    «limitazioni e controlli della corrispondenza»

    Il trattenimento della corrispondenza è legittimo solo in presenza dei presupposti previsti dal comma 1, ossia di una situazione di pericolo concreto per esigenze di indagine o prevenzione dei reati, di ordine o di sicurezza; il giudice deve motivare, anche sinteticamente, indicando gli elementi concreti da cui il pericolo è desunto.

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), Ord. pen.

    «la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia»

    La disposizione disciplina il visto di censura della corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime speciale, mentre per il successivo eventuale trattenimento si applica la disciplina generale dell'art. 18-ter Ord. pen.

  • art. 38 reg. esec. ord. pen.

    È richiamato quale disciplina regolamentare collegata alle limitazioni, al controllo e al trattenimento della corrispondenza dei detenuti.

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Prevede il reclamo giurisdizionale avverso le violazioni dei diritti dei detenuti; nel caso concreto ha costituito la base processuale del reclamo contro il trattenimento della missiva.

  • art. 24 Cost.

    È stato invocato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa, ma la Corte ha escluso che tale parametro impedisse il trattenimento di documentazione giudiziaria priva delle attestazioni necessarie e non ricondotta a specifiche esigenze difensive.

  • art. 103 c.p.p.

    È richiamato nel quadro delle garanzie relative alla corrispondenza per ragioni di giustizia tra detenuto e difensore e dell'assenza di controllo sui contenuti quando siano rispettati gli adempimenti formali previsti.

  • art. 35 disp. att. c.p.p.

    Richiede, per la corrispondenza tra imputato e difensore, specifiche indicazioni identificative e, quando il mittente è il difensore, l'autenticazione della sottoscrizione; tali adempimenti svolgono una funzione di garanzia sull'identità e sulla qualità del mittente.

  • art. 16.4 della circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017

    «consegna atti e documenti processuali»

    Per i detenuti sottoposti al regime differenziato stabilisce adempimenti formali e verifiche finalizzati ad accertare la natura degli atti, la loro pertinenza all'esercizio delle facoltà difensive e l'assenza di abusi.

Massime di principio

  • Nel regime detentivo differenziato, il trattenimento di corrispondenza o documentazione giudiziaria è soggetto alla disciplina generale dell'art. 18-ter Ord. pen.; esso richiede una situazione di pericolo concreto riferibile alle esigenze di indagine o prevenzione dei reati, all'ordine o alla sicurezza, da esplicitare nella motivazione mediante l'indicazione degli elementi concreti rilevanti.
  • La trasmissione di atti giudiziari tra detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. può essere trattenuta quando gli atti siano privi dell'attestazione di autenticità o conformità all'originale richiesta dagli adempimenti regolativi applicabili, poiché tale attestazione consente di verificare la natura della documentazione e l'assenza di manipolazioni utilizzabili per veicolare informazioni non consentite.
  • La circostanza che la documentazione sia stata sottoposta a controllo in uscita presso l'istituto di provenienza non esclude, di per sé, la legittimità del successivo trattenimento presso l'istituto destinatario quando manchino le attestazioni necessarie a verificare autenticità, conformità e natura degli atti.
  • La trasmissione di un atto giudiziario relativo a un soggetto terzo, in assenza di una documentata ragione difensiva o di altra giustificazione specifica, può concorrere a fondare la valutazione del rischio di veicolazione di informazioni non consentite.
  • Non è necessario che il giudice, per disporre o confermare il trattenimento di documentazione priva delle attestazioni formali richieste, individui analiticamente i singoli punti del testo sospettati di manipolazione o acquisisca sempre una copia ufficiale dall'ufficio giudiziario emittente: l'assenza dell'attestazione costituisce un elemento formale funzionale al controllo preventivo sull'autenticità e sull'integrità del documento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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