Cassazione Civile, Ordinanza n. 23000/2025 del 10/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento di compensi per attività tecniche svolte oltre il termine originariamente previsto in esecuzione di un contratto di appalto. Il Tribunale aveva revocato in parte il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società e condannato il Comune al pagamento di una somma minore, liquidando il compenso in base al criterio delle vacazioni richiamato dalla convenzione e ritenendo non applicabile né il criterio analogico della tariffa professionale né la penale prevista nei rapporti tra amministrazione e impresa esecutrice dei lavori, né il risarcimento per mancato guadagno per difetto di prova. La Corte d’appello aveva confermato in sostanza tale impostazione, escludendo solo la riduzione a metà del compenso. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2, 3 e 4 L. 143/1949, sostenendo che il criterio delle vacazioni è residuale e che avrebbe dovuto applicarsi il criterio ordinario fondato su quantità e qualità della prestazione, oppure il criterio indennitario pattuito tra stazione appaltante e appaltatore; 2) violazione degli artt. 2697, 115, 116, 2709, 2710 e 2720 c.c., contestando che i giudici di merito avessero fatto gravare su di essa la mancata prova documentale del compenso dovuto e dei pagamenti, invocando il principio di non contestazione e la prova documentale dell’appalto. Il Comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi esaminati congiuntamente in parte inammissibili e in parte infondati: il ricorso era carente di specificità e autosufficienza perché non riportava il contenuto del contratto originario e dunque i criteri di determinazione dell’onorario; la censura sul criterio di liquidazione mirava a una rivalutazione del fatto e della prova, non consentita in sede di legittimità; la doglianza sul riparto dell’onere probatorio era non pertinente perché la sentenza impugnata non aveva posto a carico della ricorrente la prova dei pagamenti, ma quella del compenso pattuito per la prestazione originaria; la deduzione del principio di non contestazione era generica e priva di autosufficienza; infine, la scelta del giudice di merito di non applicare il criterio indennitario pattuito tra stazione appaltante e impresa appaltatrice è stata ritenuta immune da censure perché la ricorrente era estranea a quel contratto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 4 DPR 143/1949
«Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacazione...»
Il criterio delle vacazioni è residuale e si applica alle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo è elemento precipuo di valutazione e non siano applicabili tariffe a percentuale o a quantità.
art. 2 L. 143/1949
È richiamato come criterio tariffario ordinario alternativo alle vacazioni, ma nel caso concreto non ritenuto applicabile per difetto di allegazione/prova e per la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito.
art. 3 L. 143/1949
Richiamato nel motivo di ricorso insieme agli artt. 2 e 4, senza che la Corte ne sviluppi una autonoma interpretazione nel dispositivo motivazionale.
Il ricorrente invocava una diversa distribuzione dell’onere della prova; la Corte ha escluso la fondatezza della censura perché la sentenza non aveva posto a carico del Comune la prova dei pagamenti, ma alla società quella del compenso pattuito originariamente.
È richiamato nel secondo motivo, ma la doglianza è stata ritenuta generica e non autosufficiente, anche in relazione al preteso principio di non contestazione.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte non accoglie la censura perché essa tende a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie.
Richiamato nel secondo motivo in tema di prove documentali contabili, ma senza esito favorevole per la ricorrente.
Richiamato nel secondo motivo in tema di efficacia probatoria dei libri e delle scritture contabili, ma la censura è stata ritenuta non decisiva.
Richiamato nel secondo motivo; non emerge una specifica applicazione autonoma nella motivazione decisoria.
Norma richiamata per la memoria depositata dalla ricorrente nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
È richiamato nel dispositivo per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze probatorie operate dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: quando si invoca un determinato criterio contrattuale o tariffario, occorre riportare o indicare con precisione il contenuto degli atti rilevanti da cui discende quel criterio.
- Il criterio della liquidazione a vacazioni ha carattere residuale e opera per prestazioni nelle quali il tempo costituisce l’elemento principale di valutazione, quando non siano praticabili criteri a percentuale o a quantità.
- La deduzione del principio di non contestazione richiede l’indicazione puntuale dell’atto in cui il fatto sarebbe stato allegato, della sua prova e del momento processuale in cui esso sarebbe divenuto pacifico; altrimenti la censura è generica e inammissibile.
- L’onere probatorio va individuato in relazione al fatto costitutivo effettivamente posto a base della decisione: se il giudice di merito non pone a carico di una parte la prova dei pagamenti, non è pertinente censurare la sentenza come se avesse invertito tale onere.
- Un criterio indennitario pattuito in un diverso rapporto contrattuale non può essere automaticamente esteso a un soggetto estraneo a quel contratto.
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