Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23788/2025 del 23/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente finanziatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di finanziamento agevolato stipulato per la realizzazione di impianti sportivi in Abruzzo, con termine contrattuale per trasmettere la documentazione comprovante l'esecuzione dei lavori entro il 7 gennaio 2012. La società beneficiaria sosteneva di avere inviato entro il termine un plico contenente la documentazione necessaria e lamentava che il finanziamento non fosse stato erogato, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall'avere dovuto ricorrere a credito privato e sostenere costi di studio e progettazione. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1335 e 2697 c.c., sostenendo che la ricezione del plico dovesse comportare la presunzione di conoscenza di tutta la documentazione in esso contenuta e che non potesse gravare su di essa la prova della completezza della trasmissione; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., assumendo che la controparte avesse violato i doveri di correttezza e buona fede non avvertendo l'incompletezza della documentazione e non consentendo una regolarizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, una volta pacifica la ricezione del plico, incombe sul destinatario la prova che esso non contenesse quanto affermato dal mittente, salvo l'ipotesi specifica in cui il destinatario dichiari di aver trovato solo parte dei documenti tra più atti spediti; nel caso concreto la resistente non aveva negato la ricezione del plico, ma aveva contestato la completezza della documentazione, e la ricorrente non aveva adeguatamente contrastato anche la circostanza, richiamata in controricorso, che la documentazione risultava riferibile a pagamenti effettuati successivamente alla scadenza contrattuale. Ha ritenuto infondato e anche inammissibile il secondo motivo, osservando che la pretesa violazione di buona fede e correttezza non imponeva alla resistente un dovere di sollecitare integrazioni o proroghe quando la documentazione era stata inviata l'ultimo giorno utile e non vi era alcuna richiesta di proroga; inoltre la censura non risultava specificamente mantenuta in appello secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1335 c.c.

    La presunzione di conoscenza opera in caso di ricezione dell'atto, ma nel caso di plico contenente più documenti il destinatario può contestare la completezza del contenuto; la prova va letta in relazione alla specifica contestazione svolta.

  • art. 2697 c.c.

    La distribuzione dell'onere probatorio non era stata violata, perché nel caso di contestazione della completezza della documentazione il destinatario non assumeva l'onere di provare in via generica la mancata ricezione, ma solo il mittente non poteva pretendere che la ricezione del plico valesse automaticamente per tutti i documenti asseritamente inviati.

  • art. 1175 c.c.

    Il principio di correttezza non imponeva alla resistente un dovere autonomo di avviso o di regolarizzazione della documentazione incompleta ricevuta l'ultimo giorno utile in assenza di richiesta di proroga.

  • art. 1375 c.c.

    La buona fede nell'esecuzione del contratto non esigeva, nel caso concreto, una cooperazione ulteriore della parte destinataria per consentire la tardiva integrazione della documentazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta non fondata/inammissibile perché il motivo relativo a correttezza e buona fede non risultava specificamente e ritualmente mantenuto fino alla fase decisoria d'appello.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 186 ter c.p.c.

    Richiamato solo in fatto, quale istanza di ordinanza di ingiunzione rigettata in corso di causa dal Tribunale.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    Richiamato per indicare la memoria in cui la ricorrente avrebbe ammesso/chiesto l'ammissione della documentazione menzionata in controricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È la base del contributo unificato cui si applica l'ulteriore importo in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando il destinatario di una raccomandata o di un plico non contesta la ricezione del plico ma solo la completezza del contenuto, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. non opera in modo automatico e la lite si concentra sulla prova della presenza o meno dei singoli documenti.
  • Nel caso in cui il mittente affermi di avere spedito più atti in un unico plico, il destinatario che ammetta la ricezione del plico può contestare che esso contenesse tutti i documenti indicati dal mittente; la soluzione dipende dalla concreta allegazione e dalla specifica difesa svolta.
  • I doveri di correttezza e buona fede non impongono, in assenza di una richiesta di proroga o di altre circostanze specifiche, un obbligo della controparte di avvisare o di consentire la regolarizzazione di una documentazione inviata all'ultimo momento e risultata incompleta.
  • La censura di omessa pronuncia richiede che il tema sia stato effettivamente devoluto e mantenuto come motivo di gravame fino alla precisazione delle conclusioni; altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • In sede di legittimità, chi impugna deve confrontarsi con tutta la ratio decidendi della sentenza impugnata e con le specifiche difese avversarie rilevanti, altrimenti il motivo può risultare infondato per difetto di decisività.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.