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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33684/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva confermato l'annullamento di un avviso di liquidazione in materia di registro emesso nei confronti di Anna Maria Calderisi e Antonio Cavaliere. Successivamente i contribuenti hanno chiesto e ottenuto la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, commi 186 e ss., legge n. 197/2022, effettuando i pagamenti previsti; hanno inoltre impugnato il diniego di definizione agevolata. L'Agenzia ha trasmesso l'elenco degli atti definiti in base all'art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 198, legge n. 197/2022, in quanto la controversia risulta regolarmente definita e inserita nell'elenco trasmesso dall'Agenzia. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (ultimo periodo del comma 198). Inoltre la Corte ha ritenuto che non sussiste l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato da parte del contribuente che ha impugnato il diniego di condono, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria della misura che ne limita l'applicazione ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (giurisprudenza di legittimità richiamata).

Norme richiamate

  • art. 1, legge 197/2022 (commi 186 e ss.)

    La definizione agevolata prevista da tali commi, se regolarmente eseguita e risultante dall'elenco trasmesso dall'Agenzia, determina l'estinzione del processo (comma 198). Il comma 200 disciplina il diniego di definizione; l'assenza di diniego consente l'estinzione.

  • d.l. n. 13/2023

    L'articolo ha disposto l'aggiornamento e la trasmissione all'autorità giudiziaria dell'elenco degli atti definiti, riducendo i tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; l'inserimento nell'elenco costituisce documentazione della regolare definizione.

  • d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1-quater (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228)

    La norma prevede, in casi specifici, l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato; la Corte interpreta quest'obbligo in senso restrittivo, escludendone l'applicazione quando l'impugnazione del diniego di condono non rientri nei casi tipici sanzionatori (rigetto, inammissibilità, improcedibilità).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140

    La giurisprudenza è richiamata per sostenere che la previsione del versamento aggiuntivo del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non deve essere estesa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Se le parti ottengono la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, commi 186 e ss., legge 197/2022, il giudizio si estingue ai sensi del comma 198 e può essere successivamente riaperto solo su istanza delle parti secondo l'art. 391 c.p.c.
  • L'inserimento nell'elenco trasmesso dall'Agenzia (art. 40, comma 3, d.l. 13/2023) costituisce prova della regolare definizione e giustifica la dichiarazione di estinzione del processo da parte della Corte.
  • Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverso accordo o decisione.
  • L'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione del diniego di condono va interpretato restrittivamente: si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non a tutte le impugnazioni del diniego.
  • In presenza di diniego di definizione agevolata, il contribuente può impugnare il diniego; tuttavia, prima di procedere, è opportuno valutare la giurisprudenza e la natura eccezionale delle sanzioni o degli oneri processuali connessi per evitare esborsi aggiuntivi non dovuti.
  • Prima di promuovere o proseguire il giudizio è utile verificare l'elenco degli atti definiti comunicato dall'Agenzia: la presenza nell'elenco può rendere immediatamente proponibile la domanda di estinzione del processo.

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