Cassazione Civile, Sentenza n. 34021/2023 del 05/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa alla TARSU per l'anno 2009: il nodo centrale riguarda la quantificazione delle superfici tassabili (in particolare la distinzione e il computo tra banchine terrestri e specchio acqueo) e la corretta applicazione delle tariffe. Porto di Lavagna aveva eccepito carenza di legittimazione passiva, nullità dell'avviso per violazione del principio dell'affidamento e errore nel calcolo delle superfici tassabili; in primo grado la tassa fu rideterminata e in appello si confermò, sottraendo dall'area acquea la superficie delle banchine e applicando un criterio concordato (cd. "vuoto per pieno") che aveva comportato una diversa base imponibile. Il Comune ha impugnato in Cassazione la decisione di merito sostenendo l'erronea applicazione della normativa (art. 62 d.lgs. 507/1993) e che l'accordo tra le parti non poteva prevalere sulla legge; la società ha proposto ricorso incidentale sollevando, tra l'altro, il problema della legittimazione passiva del concessionario e del principio di affidamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del Comune e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale di secondo grado della Liguria in diversa composizione per il nuovo esame e la quantificazione effettiva della superficie acquea tassabile. Ha respinto il ricorso incidentale del Porto. In motivazione la Corte ha precisato: (i) che le superfici acquee rientrano nella nozione di "aree scoperte" ai fini della tassa e vanno distinte dalle banchine, (ii) che l'accordo tra le parti e il criterio del "vuoto per pieno" non prevalgono sulla disciplina legale e sul regolamento comunale, per cui l'importo pagato per le banchine non può essere detratto dalla tassa dovuta per lo specchio acqueo, e (iii) che il concessionario demaniale è soggetto passivo della tassa anche se ha conferito a terzi la disponibilità dei posti barca, poiché i contratti a terzi non estinguono la detenzione del concessionario. Sulla questione delle sanzioni la Corte ha ritenuto la questione assorbita e rimessa al giudice del rinvio per verificare se nella domanda introduttiva fossero state formulate le allegazioni necessarie per ottenere l'esclusione delle sanzioni. La Corte ha altresì dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento previsto dall'art.13, comma 1-quater, DPR n.115/2002.
Norme richiamate
L'art. 62 definisce le "aree scoperte" soggette a tassa; la Corte interpreta che la nozione non si riferisce solo alla terraferma ma comprende anche le superfici acquee utilizzabili da una comunità che produce rifiuti urbani, quindi specchio acqueo e banchine sono distinti ma entrambe rilevanti ai fini della base imponibile.
Stabilisce chi è tenuto al pagamento (occupanti o detentori) e la solidarietà in alcuni casi; la Corte ha richiamato tale norma per affermare che il concessionario demaniale, in quanto detentore, è soggetto passivo della tassa relativamente a tutte le superfici oggetto della concessione.
Il principio della tutela dell'affidamento (art.10) può rilevare ai fini dell'esclusione o dell'irrogazione di sanzioni in caso di incertezza interpretativa, ma non incide sulla debenza del tributo; la Corte ribadisce che l'affidamento può limitare le sanzioni ma non annullare l'obbligo tributario.
cod. proc. civ., art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4
Fondamento formale del ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha esaminato i profili di diritto indicati e ha ritenuto fondata la censura relativa alla errata applicazione della disciplina tributaria sulla determinazione della base imponibile.
Norma sul regolamento della decisione e sulle statuizioni; la Corte ha richiamato la necessità di una domanda specifica per ottenere pronunce sulle sanzioni, osservando che la sentenza di merito non aveva statuizioni esplicite sulle sanzioni ma solo conseguenziali alla rideterminazione del tributo.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma che disciplina l'obbligo di versamento a seguito di impugnazioni (cd. deposito previsto per ricorso per Cassazione); la Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento ex art.13 comma 1-quater.
Massime di principio
- Le superfici acquee affidate in concessione demaniale rientrano nella nozione di "aree scoperte" ai fini della tassa sui rifiuti: vanno quindi considerate nella base imponibile indipendentemente dal fatto che siano 'liquide' o 'solide'.
- Il concessionario demaniale è, di regola, soggetto passivo della tassa sulle aree concesse: la stipula di contratti con terzi può creare una sub-detenzione ma non estingue la detenzione del concessionario né il suo obbligo tributario, salvo che il contribuente provi in modo convincente sin dalla denuncia originaria l'inutilizzabilità dell'area per effetto della detenzione da parte di terzi.
- Accordi tra amministrazione e contribuente o tra le parti (pattuizioni private, criteri di calcolo concordati) non possono prevalere sulla disciplina normativa: criteri come il "vuoto per pieno" non sono applicabili quando contrastano con la legge e il regolamento che individuano distinte tariffe e basi imponibili.
- Il principio dell'affidamento (art.10 L.212/2000) può influire sull'applicazione delle sanzioni in caso di oggettiva incertezza interpretativa, ma non sull'esistenza dell'obbligo tributario; per ottenere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni il contribuente deve aver formulato adeguata e tempestiva domanda e allegare l'incertezza normativa rilevante.
- In sede di Cassazione, se la questione è essenzialmente di diritto e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte può decidere sul merito; tuttavia, quando è necessaria la quantificazione di elementi fattuali (es. estensione della superficie acquea), la causa va rimessa al merito per accertamenti istruttori.
- Il contribuente che vuol sottrarre la propria responsabilità tributaria per effetto di contratti con terzi deve allegare e provare sin dall'inizio le condizioni oggettive di inutilizzabilità o di effettivo trasferimento della detenzione; in mancanza, resta fermo l'obbligo del concessionario.
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