Cassazione Civile, Sentenza n. 34046/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva confermato il diniego. Decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato il diritto del contribuente al rimborso dell'IRAP indebitamente versata. Sono compensate le spese dei giudizi di merito; l'Agenzia delle Entrate è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in misura indicata nella sentenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rimborso IRAP (€ 7.920,6) per i periodi d'imposta 2013 e 2014, deducendo l'assenza del requisito dell'"autonoma organizzazione". Il ricorrente rilevava di aver svolto attività professionale di revisore esclusivamente per KPMG S.p.A. (società di cui era socio) e in misura minimale per altra società del medesimo network, per cui sosteneva che l'organizzazione era riconducibile alla società e non a lui come professionista.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso con riguardo alla valutazione e deduzione dei fatti processuali e alla corretta applicazione delle norme di rito; il vizio denunciato riguarda l'accertamento e l'apprezzamento probatorio compiuto dalla C.T.R.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al procedimento tributario e alle garanzie processuali; usato come parametro formale nella censura della decisione di merito.
Norma fondamentale dell'IRAP: la Corte ha valutato la sussistenza del presupposto dell'"autonoma organizzazione" ai sensi di questa disposizione, ritenendo che nell'ipotesi del socio-professionista il requisito sia concretamente riconducibile alla società e non al singolo professionista che presta attività esclusiva per essa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fondamento di cassazione relativo alla violazione di legge e ai criteri di interpretazione giurisprudenziale: la Corte ha ritenuto che la C.T.R. abbia violato i principi consolidati di legittimità sull'accertamento dell'autonoma organizzazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massima giurisprudenza citata)
Cass. n. 17566/2016; Cass. n. 19397/2022; Cass. n. 11238/2023; Cass. n. 11284/2023; Cass. n. 11924/2023; Cass. n. 18260/2023; Cass. n. 22266/2023
Orientamento consolidato secondo cui il professionista che presta attività esclusivamente in favore di una società di consulenza e si avvale della sua organizzazione non è soggetto all'IRAP: l'organizzazione rilevante è quella societaria e non quella imputabile al singolo socio-professionista.
Massime di principio
- Se un professionista presta la quasi totalità del proprio reddito a una sola società (unico committente) e si avvale dell'organizzazione e dei mezzi di quella società, di norma non è soggetto all'IRAP: l'autonoma organizzazione va attribuita alla società e non al singolo.
- Il ruolo formale o i poteri di direzione attribuiti al professionista all'interno della società non sono di per sé determinanti per assimilare l'organizzazione alla sua posizione personale: la rilevanza dell'organizzazione è collegata all'ente societario.
- Una minima o marginale quota di reddito da altri committenti non esclude automaticamente il diritto al rimborso; tuttavia va valutata in concreto la rilevanza quantitativa e se essa configuri una reale autonomia organizzativa del professionista.
- Quando i fatti sono pacifici e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e riconoscere il rimborso senza rinvio per istruttoria.
- Dato il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale favorevole al contribuente in queste fattispecie, è possibile la compensazione delle spese nei giudizi di merito; tuttavia le spese di cassazione seguono la soccombenza.
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