Cassazione Civile, Sentenza n. 33701/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune aveva impugnato la sentenza d'appello che aveva annullato un avviso di accertamento relativo alla tassa sui rifiuti per l'annualità 2008 sulle superfici acquee concesse in porto turistico. La questione centrale riguarda l'individuazione del soggetto passivo: il Comune sosteneva che il concessionario (Porto di Lavagna SPA) sia il detentore e pertanto il soggetto passivo della tassa ex artt. 62 e 63 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, anche quando abbia con terzi contratti che attribuiscono la disponibilità dei posti barca; la società contribuente aveva invece fatto valere che, avendo trasferito diritti superficiari o analoghi diritti ai singoli acquirenti, i singoli acquirenti siano i soggetti passivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo che il concessionario detenga comunque, in forza della concessione, il demanio marittimo e lo specchio acqueo e sia quindi soggetto passivo della tassa sui rifiuti relative ai posti-barca, non venendo meno tale detenzione dalla stipula di contratti con terzi che ne attribuiscano la disponibilità. La decisione di merito che aveva fatto gravare l'imposta sui singoli acquirenti è stata cassata. La causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale di secondo grado della Liguria in diversa composizione per la decisione delle questioni assorbite e per la regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 62
Definisce le 'aree scoperte' rilevanti ai fini della tassa sui rifiuti; la nozione si estende alle superfici acquatiche o specchi d'acqua concretamente utilizzati per la produzione di rifiuti urbani.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 63
Stabilisce che la tassa è dovuta da chi occupa o detiene le aree/ locali di cui all'art. 62; la Corte ne ricava che il concessionario demaniale, in quanto detentore in forza del titolo concessorio, è soggetto passivo anche quando consenta l'utilizzo a terzi.
art. 360 cod. proc. civ. (motivo di cassazione)
Fondamento giurisdizionale per la censura per violazione di legge nella motivazione della decisione impugnata.
Cass., Sez. 5, 18/02/2009, n. 3829
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la nozione di 'aree scoperte' comprende superfici non terrestri e che il semplice contratto di ormeggio non trasferisce l'obbligo tributario dal concessionario al diportista.
Cass., Sez. 5, 16/02/2018, n. 3798
Conferma il principio che il concessionario si presume soggetto tenuto al pagamento della tassa e che l'onere probatorio grava su chi sostiene la pretesa tributaria dei terzi.
Massime di principio
- Il concessionario di una concessione demaniale marittima è, in linea di principio, il soggetto passivo della tassa sui rifiuti per le aree o superfici acquee concesse, in quanto detentore ex titolo concessorio.
- Contratti tra concessionario e terzi che attribuiscono la disponibilità o l'uso dei posti barca non estinguono automaticamente la detenzione del concessionario né trasferiscono l'obbligo tributario, salvo prova rigorosa contraria.
- Se si pretende che il tributo ricada su terzi (es. acquirenti del diritto di superficie o utilizzatori), l'onere probatorio circa l'effettivo sorgere di una situazione di detenzione esclusiva a favore di tali terzi grava su chi lo asserisce; tale prova deve risultare nella denuncia originaria o nella variazione e in giudizio.
- Nelle controversie tributarie su concessioni demaniali occorre verificare il contenuto e gli effetti giuridici dei contratti tra concessionario e terzi, ma va sempre considerata la subordinazione di tali rapporti al titolo concessorio amministrativo.
- Per gli enti locali: prima di notificare avvisi a terzi utenti, valutare se dal titolo concessorio e dai contratti emerge una reale ed esclusiva detenzione da parte dei terzi; in mancanza di prova, l'accertamento dovrà essere emesso nei confronti del concessionario.
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