Cassazione Civile, Sentenza n. 33900/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto le Ferrovie per ottenere il risarcimento dei danni causati da un incendio che aveva distrutto il terreno e il complesso aziendale della ditta Gioffrè, sostenendo che l'incendio si era originato nella zona di rispetto di proprietà delle Ferrovie. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. e liquidato il danno in euro 390.990. Le Ferrovie in appello avevano chiesto, tra l'altro, lo scomputo dell'indennizzo assicurativo percepito dagli attori; la Corte d'Appello ha parzialmente accolto l'appello detraendo dalla somma originaria l'importo già corrisposto dall'assicurazione (e ha riformulato la regolazione delle spese). I ricorrenti hanno quindi impugnato in Cassazione sostenendo: 1) illegittimità dell'acquisizione in appello di documentazione tardiva e omissione di considerare rinunciata la richiesta di esibizione (art. 345 c.p.c.); 2) carenza di motivazione circa la detrazione dell'indennizzo (nullità per violazione art. 132 c.p.c. e art. 115 c.p.c.); 3) vizi nella regolamentazione delle spese processuali (art. 92 c.p.c. e disposizioni ministeriali).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio per cui la 'compensatio lucri cum damno' è un'eccezione in senso lato non soggetta alle preclusioni probatorie e, dunque, la Corte d'Appello ha correttamente acquisito ed utilizzato la documentazione probatoria prodotta in appello relativa all'indennizzo assicurativo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità; il terzo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile. Per queste ragioni la Cassazione ha respinto il ricorso e condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 11.000 oltre oneri accessori.
Norme richiamate
Usata come fondamento della responsabilità oggettiva del proprietario della cosa da cui è partito l'incendio; il Tribunale di merito aveva ritenuto sussistente la responsabilità in mancanza di prova dell'evento fortuito o del concorso colposo degli attori
Riferito all'ordine di esibizione rivolto a terzi (compagnia assicurativa). La sentenza evidenzia che l'inosservanza dell'ordine da parte del terzo non esclude che, in sede successiva, venga valutata documentazione prodotta con riguardo alla compensatio lucri cum damno
Censurato dai ricorrenti per l'acquisizione di documenti in appello; la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione in quanto la deduzione dell'indennizzo è qualificata come compensatio (eccezione in senso lato) non soggetta a preclusioni
art. 360 c.p.c. (commi e nn. richiamati)
Richiamato come criterio di censura in Cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme di procedimento): i motivi sollevati sono stati valutati nei limiti dell'ammissibilità e della specificità
Richiamato in relazione alla possibilità di compensare parzialmente o totalmente le spese di lite in presenza di soccombenza reciproca o altri giusti motivi; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello che ha motivato la compensazione in relazione all'esito complessivo
Sez. U, Sentenza n. 12565 del 22/05/2018 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio secondo cui, nell'assicurazione contro i danni, l'indennità assicurativa percepita dall'assicurato deve essere detratta dal danno risarcibile, poiché l'indennità soddisfa la stessa perdita
Sez. 3, Sentenza n. 992 del 20/01/2014 (giurisprudenza)
Richiamata per affermare che la compensatio lucri cum damno è un'eccezione in senso lato e non è soggetta alle preclusioni delle eccezioni in senso stretto
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nella parte finale per attestare l'esistenza dei presupposti processuali per eventuali rimborsi contributivi (formale indicazione procedurale)
Massime di principio
- La compensatio lucri cum damno (scomputo di un indennizzo assicurativo) è considerata un'eccezione in senso lato e, pertanto, non soggetta alle preclusioni probatorie tipiche delle eccezioni in senso stretto: la relativa documentazione può essere acquisita e valutata anche in sede di appello.
- Quando l'attore ha percepito un indennizzo da assicurazione relativo allo stesso evento dannoso, il terzo responsabile può chiedere lo scomputo di tale indennizzo dal risarcimento dovuto: il danno non può essere fonte di lucro e l'indennizzo assicurativo neutralizza in tutto o in parte la perdita risarcibile.
- La prova dell'indennizzo assicurativo deve comunque essere adeguata: chi deduce lo scomputo ha interesse a produrre documenti chiari che attestino l'effettiva corresponsione e la correlazione tra l'indennizzo e i danni oggetto di risarcimento.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: censure generiche o prive di puntuale esposizione degli atti non saranno ammesse o saranno rigettate per carenza di specificità.
- La compensazione delle spese processuali è autonoma e legittima se la motivazione indica giusti motivi (es. esito complessivo del giudizio, soccombenza parziale); il giudice di merito ha un'ampia discrezionalità, salvo vizio motivazionale disciplinato dalla Cassazione.
- Se si chiede l'acquisizione di documenti tramite ordine di esibizione a terzi (art. 210 c.p.c.), è opportuno documentare tempestivamente gli atti di notifica e gli eventuali tentativi di reiterazione per non rendere controversa la legittimità della produzione successiva.
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