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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01147/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non proponibile il motivo dedotto contro una sentenza applicativa di pena e insussistente una qualificazione giuridica manifestamente errata del fatto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Savona resa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. e relativa a un reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990, in continuazione ex art. 81 c.p. Il ricorso deduceva l'erronea e/o assoluta incertezza sulla qualificazione giuridica del fatto, lamentando l'omessa individuazione della corretta fattispecie di reato. La Corte ha però rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio denunciato non rientra in tali ipotesi e, comunque, la dedotta erronea qualificazione non era palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, risultando inoltre le doglianze generiche.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione accusa-sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • L. n. 103/2017

    Indicata come fonte della modifica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., entrata in vigore il 3 agosto 2017.

  • art. 81 c.p.

    Norma richiamata nel capo d'imputazione per la continuazione.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di patteggiamento.

  • art. 448 c.p.p.

    Richiamato, in combinato con il comma 2-bis, come disciplina dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è esperibile solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
  • La censura di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia immediatamente percepibile e la qualificazione adottata risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione.
  • Nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento non è sufficiente una doglianza generica sulla qualificazione giuridica del fatto: occorre una specifica e manifesta discrasia tra imputazione e qualificazione.
  • Quando il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccioPena e commisurazione
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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