Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8277/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, avanti alla Corte di Cassazione, dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza del GIP del 05/08/2024 con cui era stata applicata a Di Nicola la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato continuato di cui agli artt. 61 n.2, 81, 110 c.p. e 73 commi 1 e 4 d.P.R. 309/90. Il Procuratore distrettuale ha dedotto un deficit motivazionale circa la ritenuta insussistenza dei gravi indizi, lamentando che il Tribunale del riesame avrebbe valutato solo l'intercettazione A2.27473 e avrebbe omesso di considerare una precedente conversazione A2.26882 del 10/02/2023 e la conversazione del 16/10/2023, le quali — a suo avviso — dimostrerebbero la "cointeressenza" con altro indagato, l'organizzazione delle forniture, l'impegno di Di Nicola verso terzi, l'uso del plurale, la competenza tecnica sulla droga, cessioni pregresse, lamentele per la cattiva qualità e la cancellazione dei messaggi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: il Procuratore non ha indicato le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (es. pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione) che giustificherebbero l'impugnazione dell'esclusione della gravità indiziaria operata dal riesame. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, salvo i casi in cui è operativa la presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., il pubblico ministero deve allegare le esigenze cautelari; in mancanza il ricorso è inammissibile. Di conseguenza la Corte non ha esaminato nel merito le censure relative alla valutazione delle intercettazioni e degli elementi probatori.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Richiamate come norme relative alle contestazioni di concorso e continuazione nei reati rispetto ai quali è stata disposta la misura; la Corte non ha svolto un'interpretazione sostanziale delle norme perché ha deciso per inammissibilità processuale.

  • d.P.R. 309/1990

    Norme sulla disciplina delle sostanze stupefacenti cui si riferisce il reato contestato; utilizzate per descrivere l'oggetto dell'accusa, senza valutazione di merito da parte della Corte.

  • Codice di procedura penale

    La Corte richiama che quando la misura è stata richiesta per reati per i quali opera la presunzione legale prevista da tale disposizione, le esigenze cautelari possono essere implicitamente sussistenti; fuori da tali ipotesi il Pubblico ministero che impugna l'esclusione della gravità indiziaria deve indicare le ragioni dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 1, n. 1067 dell'11/10/2024 (Rallo); Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021 (Marcus, Rv. 282355-01)

    Precedenti richiamati per affermare il principio secondo cui il ricorso del Pubblico ministero contro l'esclusione della gravità indiziaria è inammissibile se non sono indicate esigenze cautelari attuali e concrete.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero che impugni davanti alla Cassazione un provvedimento di riesame che abbia escluso la gravità indiziaria deve indicare esplicitamente le esigenze cautelari concrete e attuali (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato, ecc.); la mancata allegazione comporta inammissibilità per difetto di interesse.
  • La presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. costituisce un'eccezione: quando opera per specifici reati la sussistenza delle esigenze cautelari può ritenersi implicitamente dimostrata, ma fuori da tali casi l'onere probatorio rimane sul ricorrente.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni procedurali (mancata indicazione delle esigenze cautelari), la Corte non entra nel merito della valutazione delle intercettazioni o degli altri elementi probatori: le censure probatorie restano quindi non esaminate.
  • In situazioni analoghe è consigliabile al Pubblico ministero documentare e motivare le esigenze cautelari con specifici elementi fattuali e giuridici nel ricorso (natura e gravità del fatto, ruolo dell'indagato, atteggiamenti rilevanti emersi dalle indagini, rischi concreti di reiterazione o inquinamento delle prove).
  • Per la difesa, la sentenza conferma che l'assenza di esigenze cautelari adeguatamente motivate rende più difficile la reintroduzione di provvedimenti restrittivi in sede di impugnazione; quindi va valorizzata l'assenza di elementi concreti che giustifichino misure personali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.