Cassazione Penale, Sentenza n. 05146/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'11/07/2025 per presunta inosservanza e errata applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e per carenza/illogicità della motivazione nella rideterminazione delle pene in applicazione della continuazione, con censure specifiche sulle determinazioni degli aumenti di pena relative: (i) all'estorsione pluriaggravata e con finalità mafiosa (sentenza sub 2), ritenuta eccessiva e sproporzionata; (ii) ai reati giudicati con sentenza ex art. 444 (sentenza sub 3), in particolare la conferma integrale dell'aumento relativo all'abuso d'ufficio; (iii) al reato di detenzione di stupefacenti di lieve entità (sentenza sub 1), per presunta mancata proporzione rispetto ad altri reati di droga.
La decisione
Ricorso parzialmente accolto. La Corte ha ritenuto congrue e incensurabili le determinazioni in parte (tra cui la scelta della pena base e la valutazione sull'aumento relativo al reato associativo ex art.416-bis e la misura dell'aumento per il reato previsto dalla sentenza sub 1), ma ha annullato l'ordinanza limitatamente a: (a) la determinazione dell'aumento relativo all'estorsione (sentenza sub 2) per carenza di motivazione adeguata e mancata comparazione approfondita con le altre estorsioni già poste in continuazione; (b) la determinazione dell'aumento relativo all'abuso d'ufficio (sentenza sub 3) per mancata motivazione autonoma e per non avere verificato la persistente forza esecutiva della sentenza applicativa alla luce dell'abrogazione del reato da parte della legge 8 agosto 2024, n.114. Su questi punti la Corte ha disposto rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione per nuovo giudizio. Per il resto l'ordinanza è stata confermata.
Norme richiamate
Disciplina il cumulo giuridico delle pene; il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per la continuazione, deve rispettare i limiti e il rapporto di proporzione fra le pene originarie evitando che l'operazione surrettiziamente determini un cumulo materiale.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di rideterminare la pena in caso di riconoscimento della continuazione; richiede una motivazione distinta e proporzionata per ciascun aumento di pena applicato ai reati satellite.
Reato di associazione mafiosa; il giudice dell'esecuzione può confermare l'aumento applicato ma deve motivare adeguatamente la scelta, tenendo conto della gravità e del rilievo assunto dall'imputato nel sodalizio.
Abuso d'ufficio; la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del giudice dell'esecuzione nel confermare l'aumento senza valutare l'effetto dell'abrogazione normativa intervenuta.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sulle sostanze stupefacenti; il giudice dell'esecuzione ha tenuto conto della funzionalizzazione del singolo episodio di spaccio all'attività della cosca per fissare l'aumento.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Regola la disciplina da osservare se tutte le sentenze su cui si chiede la continuazione derivano da patteggiamento: la Corte ha chiarito che la norma non si applica quando la continuazione riguarda in parte sentenze di applicazione e in parte sentenze di giudizio ordinario.
Procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); il giudice dell'esecuzione deve valutare con particolare attenzione la portata della pena concordata e motivare l'eventuale esclusione di una ulteriore riduzione in sede esecutiva.
Ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio; la Corte ha ritenuto che, a seguito di innovazione normativa, il giudice dell'esecuzione debba verificare se è stata esperita la procedura di revoca parziale della sentenza applicativa e se il titolo conserva la sua forza esecutiva.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, quando applica la continuazione, deve individuare la pena base e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite, con livello di approfondimento proporzionale all'entità dell'aumento.
- Non è consentito fissare aumenti per i reati-satellite superiori a quelli già determinati con la sentenza di cognizione irrevocabile; la motivazione deve mostrare il rispetto del rapporto di proporzione tra le sanzioni per reati omologhi per evitare un cumulo materiale occulto.
- La norma dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. si applica solo quando la continuazione riguarda esclusivamente sentenze di applicazione della pena (art.444 e ss.); se non è così, non vincola il giudice dell'esecuzione.
- In caso di sopravvenute modifiche normative che abrogano il reato (es. abolizione dell'abuso d'ufficio), il giudice dell'esecuzione deve verificare e motivare se e come ciò incida sulla forza esecutiva del titolo (eventuali procedure di revoca o conseguenze sulla esecutività della pena).
- La discrezionalità del giudice dell'esecuzione è ampia ma va esercitata con argomentazione concreta e comparativa: in caso di scostamenti significativi fra aumenti applicati a reati omologhi, la motivazione deve affrontare espressamente i criteri comparativi (profitto, partecipazione, finalità) per giustificare la scelta.
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