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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16159/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di una società debitrice, in base a crediti che una società originaria aveva ceduto pro solvendo a titolo di garanzia a una società terza. La debitrice aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, respinta dal Tribunale; in appello sosteneva la nullità della cessione e l’insussistenza dei crediti ceduti. La Corte d’appello ha invece ritenuto validamente ceduti i crediti e ha reputato provata la loro esistenza sulla base di un insieme di elementi: fatture della cedente, rituale notificazione delle cessioni, assenza di contestazioni tempestive della debitrice e genericità delle difese. Con il ricorso per cassazione la soccombente ha dedotto, in sostanza, violazione degli artt. 1260, 1264, 2697 c.c., 115, 116, 2729, 645 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse fondato la decisione sul silenzio serbato dal debitore e avesse tratto la prova del credito da elementi non idonei, oltre a contestare la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., perché la Corte d’appello non aveva invertito l’onere della prova ma aveva valutato il materiale istruttorio; ha escluso anche la denunciabilità, nei termini prospettati, della valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’apprezzamento presuntivo ex art. 2729 c.c. Ha inoltre rilevato che non vi era una vera questione di travisamento della prova e che, comunque, la ricorrente non aveva articolato un motivo di omesso esame di fatto decisivo. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. e al versamento in favore della Cassa delle ammende, secondo il meccanismo dell’art. 380-bis c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente in tema di cessione del credito, ma la Corte non ravvisa violazioni in concreto.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente in tema di opponibilità/notifica della cessione, senza che la censura sia accolta.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se l’onere probatorio viene attribuito a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice dichiara di non osservare la regola di disponibilità delle prove o decide su prove non introdotte dalle parti; non per contestare il peso attribuito alle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice disattende la regola della libera valutazione della prova; non quando si censuri il prudente apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    L’apprezzamento delle presunzioni semplici è riservato al giudice di merito; in cassazione non è ammessa una diversa ricostruzione dei fatti sotto tale profilo.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato tra le norme evocate dalla ricorrente nell’impugnazione, senza rilievo decisivo nella decisione di inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il veicolo della dedotta violazione di legge, ma non consente di contestare la mera valutazione del fatto e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Rileva per il vizio processuale, incluso il travisamento della prova solo nei casi propriamente configurabili.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il contenuto della prova relativa a un fatto sostanziale, se contestato, avrebbe dovuto essere censurato come omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati consente la definizione in conformità alla proposta.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La definizione del ricorso conforme alla proposta integra i presupposti per la condanna aggravata del ricorrente.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, nei casi previsti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto/inammissibilità comporta il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice distribuisce l’onere della prova in modo errato; non basta contestare l’esito della valutazione del materiale probatorio.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove: è ammissibile solo se il giudice ha deciso su prove inesistenti o ha negato la regola della libera valutazione della prova.
  • L’apprezzamento delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mera richiesta di diversa ricostruzione del fatto.
  • Se si contesta il contenuto di una prova relativa a un fatto sostanziale, la censura deve essere strutturata, quando ne ricorrano i presupposti, come omesso esame di fatto decisivo; non è sufficiente evocare genericamente violazioni di legge.
  • Il travisamento della prova, quando consista in una svista sul fatto probatorio in sé, trova il rimedio tipico nella revocazione per errore di fatto, non nel ricorso per cassazione.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la definizione del giudizio in conformità alla proposta può fondare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCessione del credito
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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