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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39433/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (garante)

La controversia

La controversia nasce da un intervento di sostegno pubblico concesso a una società per favorirne il processo di internazionalizzazione, realizzato mediante garanzia prestata a favore della banca finanziatrice su un mutuo di importo complessivo pari a 300.000 euro. A seguito dell’inadempimento della società beneficiaria e dell’escussione della garanzia, la società garante ha chiesto l’accertamento del proprio credito per 150.000 euro come credito privilegiato ai sensi dell’art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998. Il tribunale aveva ritenuto inammissibile la domanda perché la garanzia non era ancora stata escussa e, comunque, aveva qualificato il credito come chirografario; la corte d’appello, invece, ha riconosciuto la natura privilegiata del credito. La società beneficiaria in concordato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) errata interpretazione dell’art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, sostenendo che il privilegio sarebbe limitato ai soli finanziamenti erogati direttamente e non anche agli interventi in forma di garanzia; 2) violazione delle norme sulla surrogazione, assumendo che il garante non potesse acquisire un credito privilegiato quando il credito originario della banca era chirografario; 3) erronea ritenuta opponibilità alla procedura della revoca del beneficio intervenuta dopo la domanda di concordato, con richiamo alla disciplina concorsuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché contrastante con un orientamento ormai consolidato: gli interventi pubblici di sostegno alle imprese, anche se attuati mediante concessione di garanzia, rientrano nell’art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 e godono del privilegio, essendo la ratio della norma il recupero della provvista pubblica per futuri interventi di sostegno. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la surrogazione legale può trasferire al garante un credito privilegiato quando il credito è ex lege privilegiato, indipendentemente dalla natura chirografaria del credito originario della banca. Ha respinto il terzo motivo, precisando che la revoca del beneficio non ha natura costitutiva ma accertativa del venir meno di un presupposto già previsto dalla legge; il credito privilegiato sorge con la concessione del beneficio ed è quindi preesistente rispetto alla revoca, anche se questa interviene dopo la domanda di concordato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    norma richiamata per il rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dalla società garante.

  • art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998

    il privilegio si estende anche agli interventi di sostegno pubblico realizzati in forma di garanzia; la causa del privilegio è il sostegno pubblico alle attività produttive e il recupero della provvista per futuri interventi.

  • artt. 12 e 14 disp. prel. c.c.

    invocati per sostenere una diversa interpretazione letterale e sistematica della norma sul privilegio.

  • art. 2745 c.c.

    la causa del credito è la ragione giustificatrice del privilegio; la norma può essere interpretata estensivamente per individuarne la reale portata.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    base dell’inammissibilità del primo motivo per contrasto con giurisprudenza consolidata.

  • artt. 1201, 1203, 1204 c.c.

    richiamati in tema di surrogazione legale del garante che ha pagato il creditore garantito.

  • art. 1949 c.c.

    richiamato per la disciplina della surrogazione del fideiussore/garante che paga.

  • art. 1950 c.c.

    richiamato in relazione al regresso del fideiussore nei confronti del debitore principale.

  • artt. 61, 62, 63 e 168, comma 3, l.f.

    invocati per contestare la qualificazione del credito e i suoi effetti nella procedura concorsuale.

  • artt. 168, 169 e 45 l.f.

    richiamati per sostenere la non opponibilità della revoca alla procedura e gli effetti della domanda di concordato.

  • art. 161 l.f.

    richiamato con riferimento al deposito della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese.

  • art. 13, comma 1, d.P.R. 115/2002

    fondamento della statuizione sull’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di interventi pubblici a sostegno delle imprese, il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 si estende anche alle forme di sostegno realizzate mediante concessione di garanzia, poiché la ratio della norma è il recupero della provvista pubblica e non la sola erogazione diretta di denaro.
  • Le norme che prevedono privilegi possono essere interpretate estensivamente quando ciò sia necessario a ricostruirne la causa concreta e la finalità economico-pubblicistica, purché resti identificabile la ragione giustificatrice del privilegio ex art. 2745 c.c.
  • Se il credito è privilegiato ex lege, la surrogazione legale del soggetto che ha pagato il creditore originario comporta il trasferimento del medesimo privilegio, anche se il credito originario era chirografario, quando la diversa qualificazione sia imposta dalla natura pubblicistica del credito surrogato.
  • La revoca di un beneficio pubblico disciplinato dalla legge speciale non ha natura costitutiva, ma accertativa del venir meno di un presupposto già previsto dalla legge; il credito privilegiato nasce con la concessione del beneficio e la revoca è opponibile alla procedura concorsuale anche se sopravvenuta al deposito della domanda di concordato.
  • L’omologazione del concordato preventivo, se non abbia già definito la natura del credito nella sede procedimentale, non determina di per sé un giudicato sostanziale sulla qualificazione del credito come chirografario o privilegiato.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoAccollo ed espromissione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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