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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39826/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in più motivi: (i) impugnazione della affermazione di responsabilità penale per insufficienza del contributo dimostrato dalle intercettazioni; (ii) mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione ex art.114 c.p.; (iii) illegittimo riconoscimento della recidiva ex art.99 c.p.; (iv) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio nella determinazione della pena ex art.133 c.p.; (v) censura sul rigetto della richiesta di pena concordata (concordato ex art.599-bis c.p.p.) e sulla corretta applicazione delle regole di calcolo della pena; i difensori hanno inoltre proposto ulteriori motivi incentrati sulla necessità di differenziazione delle posizioni tra concorrenti (riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite n.27727/2024).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili e ha respinto le censure. Ha ritenuto che la Corte d'appello, in coerenza con il primo grado, avesse adeguatamente motivato la ritenuta responsabilità di Giuseppe Parisi sulla base delle intercettazioni, degli incontri documentati e delle dichiarazioni del collaboratore; ha escluso che il contributo del ricorrente fosse di minima importanza e ha confermato la legittimità del riconoscimento della recidiva, con adeguata motivazione circa la continuità e la gravità delinquenziale. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla determinazione della pena e al rigetto del concordato, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n.186/2000 in relazione alla responsabilità per le spese.

Norme richiamate

  • art. 61-bis cod. pen.

    Richiamata nella contestazione del reato complessivo (circostanze aggravanti o riferimenti di fattispecie); la sentenza mantiene la qualificazione applicata in sede di merito senza ritenere fondata la censura sul suo utilizzo

  • art. 110 cod. pen.

    Usato per configurare il concorso di persone nel reato; la Corte conferma che la partecipazione di Parisi è stata adeguatamente dimostrata

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma penale sostanziale in tema di traffico di stupefacenti; la condanna è stata confermata ai sensi delle previsioni di questa norma

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento procedurale nell'ambito della conferma delle decisioni di merito; la Corte d'appello aveva confermato la sentenza di primo grado con questo art.

  • art. 114 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti per contributo di minima importanza; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti perché il contributo fosse in concreto marginale e causalmente trascurabile

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva; la Corte ha valutato concretamente i precedenti e la continuità delinquenziale ritenendo correttamente applicata la recidiva

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti speciali; la Corte d'appello non ha ritenuto di poterne riconoscere l'esistenza alla luce del quadro probatorio

  • art. 133 cod. pen.

    Disposizione sulla determinazione della pena: la Corte ha motivato l'entità della pena e ha ritenuto infondate le doglianze sul calcolo e sulla determinazione al minimo edittale o massimo

  • art. 69 cod. pen.

    Richiamato nei profili di computo e bilanciamento delle circostanze; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione circa la non prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento (pena concordata); la Corte ha ritenuto correttamente respinta la richiesta di concordato in quanto fondata su presupposti (riconoscimento di attenuanti) che non erano ammissibili nel caso concreto

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione all'imposizione delle spese processuali e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistessero elementi per escludere la colpa del ricorrente

Massime di principio

  • La mera presenza a incontri fra indagati non esclude di per sé il concorso nel reato se elementi probatori (intercettazioni, comportamenti, dichiarazioni di collaboratori) dimostrano un ruolo attivo: in tali casi la valutazione è di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità
  • La circostanza attenuante della minima partecipazione ex art.114 c.p. richiede la prova che il contributo individuale sia causalmente marginale e trascurabile nell'economia criminosa; è un requisito concreto che il giudice di merito deve motivare e che non può essere ricondotto in sede di legittimità se non per manifesta illogicità
  • Il riconoscimento della recidiva ex art.99 c.p. impone una valutazione concreta della continuità delinquenziale, della natura e gravità dei precedenti e della loro attinenza al nuovo reato; adeguata motivazione dei giudici di merito rende la decisione difficilmente annullabile
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con il richiamo a precedenti condanne o all'assenza di elementi positivi; il giudice non è obbligato a esaminare tutte le circostanze ma deve indicare gli elementi decisivi
  • Le impugnazioni che in sostanza chiedono una rivalutazione delle prove di merito ("rilettura" delle intercettazioni, diversa valutazione delle dichiarazioni) sono generalmente inammissibili in Cassazione se non poste questioni di diritto o vizi propri di motivazione
  • La richiesta di applicazione di una pena concordata richiede coerenza con il quadro delle attenuanti e con le regole di calcolo: se le attenuanti necessarie non sono concedibili, il rigetto del concordato è giustificato

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