Cassazione Penale, Ordinanza n. 14140/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di una imputata per avere, in una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omesso di indicare redditi percepiti nel 2018, in particolare quelli del fratello convivente o comunque rilevanti ai fini della dichiarazione, nonché una somma ricevuta a titolo di reddito di inclusione sociale. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva, da un lato, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato con riferimento all'omessa dichiarazione del reddito del fratello; dall'altro, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto all'elemento soggettivo in relazione alla mancata indicazione del reddito di inclusione sociale. In sostanza il ricorso mirava a contestare l'accertamento di falsità dell'autocertificazione e la consapevolezza dell'imputata circa le somme da dichiarare, prospettando una diversa lettura delle risultanze probatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi si risolvessero nella richiesta di una rivalutazione del fatto e delle prove, attività estranea al giudizio di legittimità, e che inoltre il ricorso non rispettasse l'onere di autosufficienza perché non trascriveva o allegava integralmente gli atti richiamati. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma.
Norme richiamate
norma incriminatrice relativa alle false dichiarazioni o omissioni rilevanti nell'istanza di patrocinio a spese dello Stato; la Corte ne conferma l'applicazione al caso di dichiarazione incompleta dei redditi
richiamato in relazione al beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in appello
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato insieme all'art. 591 c.p.p. per affermare che il ricorso deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza, anche quando deduce vizi motivazionali
richiamato quale base della declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità/autosufficienza del ricorso
utilizzato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
non citato espressamente nel testo
non citato espressamente nel testo
ripetizione della norma incriminatrice menzionata in sentenza
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre censure che mirano a una diversa ricostruzione del fatto o a una rivalutazione del compendio probatorio, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non affetta da travisamenti specifici.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo astratto o meramente assertivo: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e indicare puntualmente gli eventuali travisamenti delle risultanze processuali.
- L'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione impone, quando si richiamano atti o documenti, la loro integrale trascrizione, allegazione o puntuale individuazione nel fascicolo, così da evitare che la Corte debba compiere una lettura esplorativa degli atti.
- La falsità della dichiarazione resa ai fini del patrocinio a spese dello Stato può integrarsi anche quando l'interessato affermi falsamente l'inesistenza di redditi che, invece, risultino percepiti o comunque conosciuti come esistenti.
- L'elemento soggettivo del reato può essere desunto dalla consapevolezza dell'esistenza di redditi omessi e dalla falsità della rappresentazione fornita nell'autocertificazione, senza che rilevi l'allegata incertezza sull'esatto ammontare delle somme, ove risulti dimostrata la conoscenza della loro esistenza.
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