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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14140/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di una imputata per avere, in una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omesso di indicare redditi percepiti nel 2018, in particolare quelli del fratello convivente o comunque rilevanti ai fini della dichiarazione, nonché una somma ricevuta a titolo di reddito di inclusione sociale. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva, da un lato, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato con riferimento all'omessa dichiarazione del reddito del fratello; dall'altro, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto all'elemento soggettivo in relazione alla mancata indicazione del reddito di inclusione sociale. In sostanza il ricorso mirava a contestare l'accertamento di falsità dell'autocertificazione e la consapevolezza dell'imputata circa le somme da dichiarare, prospettando una diversa lettura delle risultanze probatorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi si risolvessero nella richiesta di una rivalutazione del fatto e delle prove, attività estranea al giudizio di legittimità, e che inoltre il ricorso non rispettasse l'onere di autosufficienza perché non trascriveva o allegava integralmente gli atti richiamati. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 95 D.P.R. 115/2002

    norma incriminatrice relativa alle false dichiarazioni o omissioni rilevanti nell'istanza di patrocinio a spese dello Stato; la Corte ne conferma l'applicazione al caso di dichiarazione incompleta dei redditi

  • art. 163 c.p.

    richiamato in relazione al beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in appello

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 591 c.p.p. per affermare che il ricorso deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza, anche quando deduce vizi motivazionali

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato quale base della declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità/autosufficienza del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    utilizzato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo

  • art. 6 del D.P.R. 115/2002

    non citato espressamente nel testo

  • art. 95 del D.P.R. 115/2002

    ripetizione della norma incriminatrice menzionata in sentenza

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre censure che mirano a una diversa ricostruzione del fatto o a una rivalutazione del compendio probatorio, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non affetta da travisamenti specifici.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo astratto o meramente assertivo: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e indicare puntualmente gli eventuali travisamenti delle risultanze processuali.
  • L'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione impone, quando si richiamano atti o documenti, la loro integrale trascrizione, allegazione o puntuale individuazione nel fascicolo, così da evitare che la Corte debba compiere una lettura esplorativa degli atti.
  • La falsità della dichiarazione resa ai fini del patrocinio a spese dello Stato può integrarsi anche quando l'interessato affermi falsamente l'inesistenza di redditi che, invece, risultino percepiti o comunque conosciuti come esistenti.
  • L'elemento soggettivo del reato può essere desunto dalla consapevolezza dell'esistenza di redditi omessi e dalla falsità della rappresentazione fornita nell'autocertificazione, senza che rilevi l'allegata incertezza sull'esatto ammontare delle somme, ove risulti dimostrata la conoscenza della loro esistenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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