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Ordinanza

Ordinanza n. 14336/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202413624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera dell’Azienda sanitaria locale di approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse per l’acquisizione di prestazioni sanitarie private per il triennio 2025-2027, unitamente agli atti regionali e ministeriali presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La struttura sanitaria privata ha impugnato la delibera dell’Azienda sanitaria locale relativa all’avviso di manifestazione di interesse per l’acquisizione, da parte del Servizio sanitario nazionale, di diverse prestazioni sanitarie da strutture private, nonché le delibere della Regione Toscana, la nota dell’Azienda sanitaria e, per quanto occorrente, il decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 in materia di valutazione della qualità, sicurezza e appropriatezza delle attività erogate ai fini dell’accreditamento e degli accordi contrattuali. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti nel dettaglio i singoli motivi di ricorso. È tuttavia precisato che la parte ricorrente dubita della legittimità costituzionale della disposizione legislativa posta a fondamento del decreto ministeriale impugnato. Le parti resistenti hanno inoltre sollevato eccezioni di rito, il cui esame è stato espressamente lasciato impregiudicato.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito il ricorso né ha esaminato le eccezioni di rito o i dubbi di legittimità costituzionale prospettati. Ha rilevato che l’art. 36, comma 1, della legge n. 193/2024 ha sospeso, fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, l’efficacia degli artt. 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502/1992, nonché del decreto ministeriale 19 dicembre 2022 adottato in attuazione dell’art. 8-quater, comma 7. Ha inoltre considerato che la disciplina potrebbe essere modificata anche retroattivamente. Per consentire la decisione alla luce di un quadro normativo più stabile, il Tribunale ha rinviato la trattazione all’udienza pubblica del 23 marzo 2027, invitando le parti a prendere posizione sulle eventuali sopravvenienze normative e amministrative attuative dell’art. 36 della legge n. 193/2024, nei termini previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a., decorrenti dalla nuova udienza.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 1, l. 193/2024

    Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l’accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 [...] è sospesa [...] e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026

    La disposizione sospende l’efficacia delle norme e del decreto ministeriale richiamati fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro nazionale e comunque fino al 31 dicembre 2026.

  • art. 8-quater, comma 7, d.lgs. 502/1992

    È indicato quale disposizione la cui efficacia è stata sospesa dall’art. 36, comma 1, della legge n. 193/2024.

  • art. 8-quinquies, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992

    È indicato quale disposizione la cui efficacia è stata sospesa dall’art. 36, comma 1, della legge n. 193/2024.

  • D.M. Ministero della Salute 19 dicembre 2022

    La sua efficacia è stata sospesa dall’art. 36, comma 1, della legge n. 193/2024; il decreto disciplina la valutazione della qualità, sicurezza e appropriatezza delle attività ai fini dell’accreditamento e degli accordi contrattuali con le strutture sanitarie.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    È richiamato per i termini entro i quali le parti dovranno prendere posizione sulle sopravvenienze normative e amministrative in vista della nuova udienza.

Massime di principio

  • Quando la disciplina normativa posta a fondamento degli atti impugnati è stata sospesa e risulta suscettibile di modifiche, anche retroattive, il giudice amministrativo può rinviare la trattazione della causa a una data successiva alla scadenza della sospensione, per decidere sulla base di un quadro normativo più stabile.
  • Il rinvio della trattazione per sopravvenienze normative non comporta la decisione nel merito del ricorso né l’esame anticipato delle eccezioni di rito o delle questioni di legittimità costituzionale, che restano impregiudicate.
  • In presenza di una possibile evoluzione normativa rilevante per la controversia, il giudice può invitare le parti a prendere posizione, nei termini processuali previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a., sulle sopravvenienze normative e sugli atti amministrativi attuativi intervenuti nel frattempo.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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