Ordinanza n. 2538/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 370/2025 del 21 maggio 2025
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 370/2025. Il TAR ha rilevato che non era stata depositata adeguata prova della notificazione della sentenza da ottemperare presso la sede reale dell’amministrazione. Tale documentazione è necessaria per verificare il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza, ma ha disposto un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente. La ricorrente dovrà depositare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la documentazione comprovante la notificazione della sentenza presso la sede reale dell’amministrazione, in formato eml, ritenuto tecnicamente idoneo a consentire la lettura e la verifica del messaggio PEC inviato al destinatario. Il Collegio ha avvertito che, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., dalla mancata ottemperanza all’incombente potranno essere tratti argomenti di prova. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 24 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine per la proposizione del giudizio di ottemperanza decorre dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione; la prova di tale notificazione è necessaria per verificarne il rispetto.
art. 64 c.p.a.
La mancata ottemperanza all’incombente istruttorio può consentire al Collegio di trarre argomenti di prova.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione deve essere fornita adeguata prova della notificazione del titolo azionato presso la sede reale dell’amministrazione, quando tale notificazione rileva ai fini del decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- La prova della notificazione di un titolo trasmesso via PEC può essere richiesta in formato eml, quale formato tecnico idoneo a consentire la lettura e la verifica dell’atto e del relativo invio al destinatario.
- La mancata produzione della documentazione richiesta dal giudice nel termine perentorio assegnato può costituire fonte di argomenti di prova ai sensi dell’art. 64 c.p.a.
Come è indicizzato
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