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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13864/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a IRPEF e ILOR per vari anni d'imposta (1976, 1977, 1978, 1979, 1981 e 1982). Il contribuente aveva sostenuto che gli avvisi di accertamento presupposti erano stati impugnati dal curatore fallimentare con esiti favorevoli nei primi gradi; inoltre, mentre la lite era pendente davanti alla Commissione tributaria centrale, egli aveva presentato dichiarazione integrativa e effettuato i pagamenti previsti dal condono ex art. 34 L. n. 413/1991. Secondo il contribuente, il condono si era perfezionato e quindi il debito tributario si era estinto, rendendo illegittima la cartella. La CTR aveva condiviso questa tesi, ritenendo sufficiente la dichiarazione integrativa e il pagamento, senza necessità di produrre in giudizio la relativa documentazione, e aveva escluso rilievo alla successiva sentenza sfavorevole della CTC. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 2909 c.c., 32 e 34 L. n. 413/1991, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ignorato il giudicato formatosi sulla controversia relativa agli avvisi di accertamento: poiché la documentazione sul condono non era stata prodotta nel giudizio presupposto, la successiva sentenza passata in giudicato aveva confermato la fondatezza della pretesa fiscale e consentito legittimamente l'iscrizione a ruolo e la notifica delle cartelle.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il precedente orientamento secondo cui, in tema di condono ex art. 34 L. n. 413/1991, non può ritenersi illegittima l'iscrizione a ruolo sulla base della sola allegazione dell'intervenuta definizione agevolata, quando sia intervenuto giudicato successivo che abbia definitivamente accolto la pretesa fiscale contenuta negli avvisi di accertamento presupposti. Il giudicato prevale e impedisce di considerare estinto il debito in contrasto con la decisione definitiva. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su errori di diritto nella sentenza impugnata.

  • art. 2909 c.c.

    intangibilità del giudicato

    il giudicato formatosi sulla controversia tributaria presupposta impedisce di ritenere estinto il debito in contrasto con la decisione definitiva che ha riconosciuto la pretesa fiscale.

  • artt. 32 e 34 L. n. 413 del 1991

    la disciplina del condono non consente di neutralizzare gli effetti del giudicato successivo formatosi sulla lite relativa agli avvisi di accertamento; il comma 9 dell'art. 34 è rilevante solo per la determinazione degli imponibili da indicare nella dichiarazione integrativa quando la lite sia pendente in grado successivo al primo.

  • art. 34, comma 9, L. n. 413 del 1991

    incide solo sugli imponibili da rendere oggetto della dichiarazione integrativa se la controversia è pendente in grado successivo al primo, ma non esclude la rilevanza del giudicato.

Massime di principio

  • In tema di condono tributario, la definizione agevolata non può essere opposta per elidere gli effetti di un successivo giudicato che abbia definitivamente confermato la legittimità della pretesa fiscale originaria.
  • La verifica della legittimità dell'iscrizione a ruolo deve tener conto del giudicato formatosi sulla lite relativa all'atto presupposto; l'autotutela dell'amministrazione è una facoltà estranea alla logica del giudizio e non può incidere sulla portata del giudicato.
  • Il perfezionamento del condono non può essere affermato in modo astratto e sganciato dal regime processuale della controversia, quando la decisione definitiva successiva abbia ormai consolidato la pretesa tributaria.
  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione di norme sul condono e sul giudicato è fondata quando la sentenza impugnata abbia trascurato l'effetto vincolante del giudicato sostanziale formatosi sulla medesima pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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