Cassazione Civile, Ordinanza n. 35070/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, nel 1981, di un appartamento in un villino di Procida da parte della proprietaria originaria a favore di due acquirenti. La venditrice, in un successivo giudizio, lamentava che gli acquirenti avessero eseguito opere abusive: apertura di due finestre/vedute verso un cortiletto di sua proprietà, occupazione del terrazzo a livello e dei pianerottoli con vasi ornamentali, e realizzazione di una tettoia con pilastri sul terrazzo. Il Tribunale accolse la domanda, ordinando la chiusura delle finestre e la rimozione delle altre opere. La Corte d’appello riformò solo in parte, escludendo la condanna relativa a tettoia, pilastri e vasi, ma confermando l’eliminazione delle due vedute. In Cassazione gli acquirenti proposero quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2697, 112 e 116 c.p.c. per avere la Corte svalutato la deposizione di una teste che, secondo i ricorrenti, provava l’esistenza delle finestre sin dal 1980; (2) ancora violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio motivazionale per avere la decisione fondato l’accertamento sulla CTU e sulla planimetria catastale, ritenute inidonee; (3) violazione degli artt. 101, 102, 161, 162 c.p.c. e 1120 c.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, assumendo che la valutazione sull’alterazione del decoro del fabbricato richiedesse la loro partecipazione; (4) in subordine, violazione degli artt. 1120 e 2697 c.c. e dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per difetto di prova sull’asserita alterazione estetica del fabbricato da parte delle finestre. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché miravano a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e della credibilità delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha respinto il terzo motivo, chiarendo che il singolo condomino ha legittimazione a far valere diritti inerenti alle parti comuni e che, nel caso concreto, non era necessario il litisconsorzio di tutti i comproprietari; ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché richiedeva una nuova valutazione dei fatti e non rispettava l’autosufficienza del ricorso. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha confermato la decisione di merito nella parte in cui imponeva agli acquirenti la chiusura delle due finestre/vedute, ritenendo non dimostrata l’usucapione o la destinazione del padre di famiglia del diritto a mantenerle a distanza inferiore a quella legale. Ha inoltre affermato che la censura sulla necessità di integrare il contraddittorio con tutti i condomini era infondata, perché il singolo condomino può agire o resistere quando la lite incide su diritti relativi alle parti comuni. Le spese di giudizio sono state poste a carico dei ricorrenti, con liquidazione in favore dei controricorrenti, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata; non ricorre quando la censura mira solo a contestare la valutazione delle prove.
È richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non ravvisa ultrapetizione o omissione decisoria.
La valutazione delle prove rientra nel potere del giudice di merito, salvo il rispetto della prova legale; non è sindacabile in cassazione se logica e coerente.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Il vizio ex n. 5 è limitato all’omesso esame di fatti decisivi; non consente una nuova valutazione del merito. Il n. 3 non copre la mera critica alla ricostruzione fattuale.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2
La mancata produzione integrale della sentenza impugnata non comporta improcedibilità se il testo integrale è comunque disponibile al giudice attraverso le produzioni di controparte.
Richiamato per la doglianza sul contraddittorio, ma ritenuto non violato nel caso concreto.
Non sussiste litisconsorzio necessario con tutti i condomini quando la controversia riguarda diritti sulle parti comuni e il singolo condomino è legittimato a stare in giudizio.
Richiamato insieme agli altri vizi processuali, ma non determina nullità della sentenza nel caso esaminato.
Richiamato dai ricorrenti, senza trovare accoglimento.
Le vedute realizzate a distanza inferiore a quella legale sono illegittime se non è provato un diritto a mantenerle; la Corte conferma la condanna alla loro eliminazione.
È utilizzato come parametro per valutare l’impatto delle opere sul decoro architettonico del fabbricato; la tutela del decoro può rilevare anche rispetto all’opera del singolo condomino, e la relativa lesione può essere esclusa solo dalla prova dell’usucapione del diritto a mantenere la situazione lesiva.
La Corte distingue l’uso della cosa comune da parte del singolo dalle innovazioni assembleari, ma richiama la disciplina delle innovazioni per il divieto di opere che ledano il decoro.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In ragione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La contestazione in cassazione della valutazione delle prove è inammissibile quando, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, si chiede soltanto una nuova lettura del compendio istruttorio e una diversa ponderazione di testimonianze, CTU e documenti.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è denunciabile solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova; non è configurabile quando la parte censura la preferenza accordata a una prova rispetto a un’altra.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente un riesame del merito, ma solo il controllo sull’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- In materia di vedute e di opere incidenti sul decoro del fabbricato, la prova dell’usucapione o di altro titolo idoneo a mantenere la situazione di fatto grava su chi invoca il diritto a conservare l’opera.
- Nel contenzioso condominiale concernente diritti su parti comuni, il singolo condomino può agire o resistere in giudizio senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, salvo le ipotesi tipiche di litisconsorzio necessario.
- La censura sulla lesione del decoro architettonico può essere esaminata anche in rapporto all’opera del singolo condomino, purché il giudice di merito accerti in fatto la natura e l’incidenza dell’intervento; tale accertamento è sindacabile in cassazione solo entro limiti molto ristretti.
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