Cassazione Civile, Ordinanza n. 18326/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di servizi)
La controversia
La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto l'appello della società gestrice del servizio avverso la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, relativa a un avviso di accertamento TIA per gli anni 2006-2009. Con l'unico motivo di ricorso, formulato ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha denunciato violazione e falsa applicazione di legge, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non impugnabile l'atto oggetto di causa, perché riferito a un precedente avviso di accertamento non impugnato e non pagato, e che avesse omesso di considerare la natura di atto emesso in autotutela, con conseguente autonoma impugnabilità. Ha inoltre chiesto la riassunzione del processo per il sopravvenuto fallimento della società controricorrente, istanza dichiarata inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di riassunzione del processo per il fallimento della società controricorrente, precisando che il fallimento non interrompe il giudizio di cassazione. Nel merito ha rigettato il ricorso, affermando che l'atto impugnato era un semplice invito al pagamento di somme già liquidate con precedente avviso di accertamento ritualmente notificato e non tempestivamente impugnato; pertanto, i vizi relativi al precedente avviso, inclusa la contestazione della delibera istitutiva della TIA, non potevano essere dedotti contro l'atto consequenziale. La Corte ha escluso che si trattasse di autotutela sostitutiva, poiché non vi erano due avvisi di accertamento con modifica sostanziale del potere impositivo già esercitato. Ha condannato la ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto dalla ricorrente per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
ciascun atto impugnabile può essere censurato solo per vizi propri, salvo il caso di atti presupposti non notificati.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il contribuente deve impugnare tempestivamente l'atto impositivo nel termine decadenziale, altrimenti la pretesa tributaria si consolida definitivamente.
la Corte richiama il principio secondo cui l'apertura del fallimento non determina l'interruzione del giudizio di legittimità, che è dominato dall'impulso d'ufficio.
art. 41 d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
ha modificato l'art. 43 l.fall. nella parte in cui prevede che l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è il parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'impugnazione di un atto consequenziale non consente di far valere vizi propri di un atto presupposto regolarmente notificato e non tempestivamente impugnato.
- L'onere di impugnare l'atto impositivo nel termine decadenziale è a carico del contribuente; la mancata tempestiva opposizione determina il consolidamento definitivo della pretesa fiscale.
- L'istituto dell'autotutela sostitutiva ricorre solo quando l'amministrazione emette un nuovo atto impositivo che sostituisce realmente il precedente con una modifica sostanziale del potere esercitato; in mancanza, il nuovo atto meramente consequenziale non è autonomamente censurabile per i vizi del primo.
- Nel giudizio di cassazione, il fallimento di una parte non determina l'interruzione del processo, poiché il procedimento di legittimità è dominato dall'impulso d'ufficio.
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