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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14701/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un atto di iscrizione ipotecaria e degli atti presupposti emessi dall'agente della riscossione. La commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l'appello dell'agente, ritenendo validamente notificati e sufficientemente motivati gli atti. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza d'appello per difetto di sottoscrizione, sostenendo che fosse indicata solo la formula "sottoscritta digitalmente" senza firma digitale in calce; con il secondo ha lamentato omessa pronuncia sulla contestazione relativa alla mancanza di conformità agli originali delle copie documentali prodotte dall'agente della riscossione, deducendo violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 2719 c.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza d'appello per difetto di sottoscrizione, rilevando che la firma digitale era desumibile dai segni grafici del documento informatico e che il provvedimento risultava sottoscritto digitalmente dal presidente e dal relatore. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto infondata la doglianza di omessa pronuncia: la CTR, valorizzando la documentazione prodotta, aveva implicitamente respinto la contestazione sulla conformità delle copie agli originali; inoltre, in tema di notifica della cartella e degli atti della riscossione, il giudice deve valutare la contestazione ex art. 2719 c.c. alla luce dell'intero compendio probatorio, anche presuntivo, e dell'eventuale attestazione di conformità dell'agente. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e, poiché la decisione è stata conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre a dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza di una formula grafica tradizionale di sottoscrizione non determina nullità quando il provvedimento informatico risulti comunque sottoscritto digitalmente, secondo le caratteristiche tecniche del documento.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Il vizio processuale può essere dedotto per nullità della sentenza o del procedimento, ma la censura è infondata se il documento risulta validamente formato e sottoscritto.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la questione dedotta sia stata implicitamente superata dalla decisione su una questione logicamente incompatibile con essa.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione di conformità delle copie agli originali non impone una mera disamina astratta, ma richiede la valutazione delle specifiche difformità dedotte e degli elementi istruttori disponibili, anche presuntivi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione conforme alla proposta accelerata comporta l'applicazione del meccanismo sanzionatorio previsto dal rinvio all'art. 96 c.p.c., nei casi e nei limiti contemplati dalla norma.

  • art. 96 c.p.c., commi 3 e 4

    Quando la decisione finale conferma la proposta accelerata, può operare una responsabilità aggravata e una ulteriore sanzione pecuniaria, purché valutate in concreto le caratteristiche del caso, senza automatismi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo civile telematico, la sottoscrizione digitale del provvedimento è validamente desumibile dalle caratteristiche tecniche del documento informatico; la mera assenza di una firma autografa o di una formula diversa non comporta nullità se il file evidenzia la regolare firma digitale dei magistrati.
  • La censura di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia deciso una questione incompatibile con quella dedotta dalla parte, essendo sufficiente una pronuncia implicita che renda superata l'eccezione sollevata.
  • In materia di notificazione degli atti della riscossione, se il contribuente contesta la conformità delle copie agli originali ex art. 2719 c.c., il giudice deve valutare la contestazione alla luce del complessivo quadro probatorio, incluse le presunzioni e l'eventuale attestazione di conformità dell'agente della riscossione.
  • La definizione conforme alla proposta accelerata in Cassazione può giustificare l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ma la loro irrogazione richiede una valutazione concreta del caso e non può essere automatica.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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