Cassazione Civile, Ordinanza n. 07550/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un difensore, ammesso il patrocinio a spese dello Stato in un procedimento di accertamento tecnico preventivo, aveva presentato istanza di liquidazione dei compensi dopo la chiusura della fase procedimentale e, secondo il giudice del reclamo, oltre il termine ritenuto applicabile dall'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dalla l. n. 208/2015. Il Presidente del Tribunale aveva quindi rigettato l'opposizione avverso il decreto di inammissibilità per tardività. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la norma non introducesse alcuna decadenza per il deposito dell'istanza dopo la pronuncia che chiude la fase e che l'interpretazione seguita dal giudice di merito fosse errata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, richiamando un precedente di legittimità secondo cui l'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 ha funzione acceleratoria e non prevede alcuna decadenza a carico del professionista per il deposito dell'istanza dopo la definizione del procedimento. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, perché riesamini l'opposizione attenendosi al principio affermato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
è stato utilizzato come base per il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale.
richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata dedotta la violazione e falsa applicazione di legge come unico motivo di ricorso.
art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002
la norma è interpretata come disposizione di finalità acceleratoria, che raccomanda la liquidazione contestuale alla chiusura della fase ma non introduce una decadenza né priva il giudice del potere di provvedere su un'istanza presentata dopo la definizione del procedimento.
art. 1, comma 738, l. n. 208/2015
richiamato quale fonte della modifica normativa applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la previsione che il decreto di pagamento sia emesso contestualmente al provvedimento che chiude la fase processuale ha natura acceleratoria e organizzativa, non sanzionatoria.
- L'istanza di liquidazione dei compensi del difensore non diviene inammissibile per il solo fatto di essere depositata dopo la chiusura della fase o dopo la definizione del giudizio cui si riferisce l'attività professionale.
- Il giudice conserva il potere di decidere sulla domanda di liquidazione anche quando la richiesta sia proposta successivamente alla pronuncia che definisce il procedimento.
- In sede di interpretazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato occorre distinguere tra termine ordinatorio volto a sollecitare la tempestiva liquidazione e termine perentorio, che non può essere desunto in via interpretativa in assenza di espressa previsione.
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