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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26292/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Caltanissetta aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, con pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 600 di multa. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha censurato la sentenza di merito deducendo, per come emerge dalla motivazione della Suprema Corte, profili già prospettati nel giudizio di appello e non confrontati con la motivazione della decisione impugnata: contestazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, contestazione della ricostruzione dei fatti e del giudizio sulla condotta ritenuta fraudolenta; doglianze sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; censure sul trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al mancato riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. con altro fatto giudicato separatamente e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità: i primi motivi si limitavano a riproporre le stesse critiche già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata; il giudice di merito aveva infatti ritenuto logicamente sussistente il dolo, valorizzando la palese difformità tra i redditi dichiarati e quelli risultanti dal mod. 730, relativi a redditi da lavoro dipendente, e aveva escluso la particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità ingannatorie della condotta. Inammissibili anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio, poiché la motivazione sul diniego della continuazione e delle attenuanti generiche è stata ritenuta congrua e non illogica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito; la sentenza di legittimità non ne esamina il contenuto precettivo in astratto, ma presuppone la sussistenza del reato contestato.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto può essere negata quando la condotta presenti modalità ingannatorie tali da escluderne la minore offensività.

  • art. 81 c.p.

    la continuazione richiede l'unicità del disegno criminoso; essa è esclusa se il nuovo fatto non risulta riconducibile al medesimo programma delittuoso rispetto a quello già giudicato separatamente.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sussistano ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a reiterare le stesse censure già sottoposte al giudice di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando le doglianze mirano, in sostanza, a una rivalutazione del fatto e della prova, senza evidenziare vizi logici o giuridici della decisione di merito.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando la motivazione valorizzi modalità della condotta connotate da particolare capacità ingannatoria e da significativa offensività.
  • Il riconoscimento della continuazione presuppone la prova dell'unicità del disegno criminoso; in difetto di tale requisito il giudice può escluderne l'applicazione con motivazione congrua.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica e basata sulla mancanza di elementi positivi e sulla gravità del comportamento dell'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoContinuazioneNullità processuale

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