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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09339/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto un immobile, stipulato nel 2009 tra una società utilizzatrice e la società di leasing allora concedente. Dopo un incendio verificatosi nel 2010, la concedente ha chiesto al Tribunale di accertare la risoluzione del contratto per effetto di una clausola risolutiva espressa e di ottenere il rilascio dell'immobile; la utilizzatrice ha resistito e, in via riconvenzionale, ha chiesto la risoluzione del contratto per sopravvenuta distruzione totale del bene e, soprattutto, una sentenza ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento della proprietà dell'immobile sulla base di clausole contrattuali che, secondo la sua tesi, integravano un obbligo di stipulare la vendita. Il Tribunale ha rigettato la domanda principale di risoluzione proposta dalla concedente, ha accolto la domanda di risoluzione di diritto per clausola contrattuale e ha rigettato la domanda ex art. 2932 c.c., ordinando il rilascio del compendio residuo. In appello la società utilizzatrice e un socio intervenuto hanno insistito per l'accoglimento della domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. e per le conseguenze connesse, ma la Corte d'appello ha rigettato il gravame. In cassazione la società utilizzatrice ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1331 e 1350 c.c., sostenendo che la clausola contrattuale fosse stata erroneamente qualificata come opzione e dovesse invece essere letta come preliminare unilaterale vincolante; con il secondo motivo ha affermato che, cadendo il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., sarebbe dovuta rivivere anche la domanda connessa relativa all'indennizzo assicurativo. Il ricorso incidentale adesivo del socio riproponeva in sostanza le stesse critiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale adesivo. Ha ritenuto che il primo motivo fosse diretto, in realtà, a sollecitare una diversa interpretazione del contenuto dell'art. 17 del contratto rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, quindi a una censura fattuale e non di diritto; per questo motivo è stato dichiarato inammissibile. Ha inoltre ritenuto che il secondo motivo non contenesse un vero motivo di ricorso, perché privo dei requisiti minimi di legge per essere apprezzato come censura, ed è stato parimenti dichiarato inammissibile. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente, con applicazione anche dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma richiamata come base del procedimento sommario introduttivo davanti al Tribunale.

  • art. 1331 c.c.

    evocato dalla ricorrente per sostenere che la clausola dovesse essere qualificata come opzione; la Corte rileva che la censura mirava in realtà a una nuova lettura del contratto, non consentita in cassazione se formulata come violazione di legge.

  • art. 1350 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in alternativa all'art. 1331 c.c. per sostenere la natura preliminare della clausola; la Corte non entra nel merito della qualificazione per inammissibilità del motivo.

  • art. 2932 c.c.

    norma invocata per ottenere una sentenza costitutiva di trasferimento del bene; la Corte non esamina il merito della pretesa perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro formale di ricorso per denunciata violazione di legge; la Corte osserva che la censura era in realtà fattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile, sotto la veste della violazione di legge, una censura che in realtà richieda una nuova interpretazione del contenuto del contratto già compiuta dai giudici di merito.
  • La deduzione di errori di qualificazione negoziale deve confrontarsi con l'effettivo contenuto della clausola e con i limiti del sindacato di legittimità: se il motivo tende solo a sostituire una diversa lettura del testo contrattuale, esso è inammissibile.
  • Un motivo di ricorso deve avere un contenuto riconoscibile e rispettare i requisiti minimi di specificità; altrimenti non può essere esaminato come censura valida.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale adesivo che si limiti a riprodurre le medesime doglianze segue la stessa sorte.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e l'applicazione, se ne ricorrono i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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