Cassazione Penale, Ordinanza n. 22179/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato in appello una sentenza che, per un fatto qualificato come porto di arma impropria, aveva rideterminato la pena in euro 667 di ammenda, ritenendo il caso di lieve entità. Con il ricorso per cassazione deduceva, con un primo motivo, violazione dell'art. 4, comma 3, della legge n. 110/1975 e vizio di motivazione, sostenendo che lo strumento rinvenuto nella sua disponibilità non fosse idoneo all'offesa e quindi non integrasse l'ipotesi contestata. Con il secondo motivo invocava la violazione dell'art. 157 c.p., lamentando che la Corte territoriale non avesse dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a una rivalutazione del fatto e della qualificazione dello strumento, attività preclusa al giudice di legittimità; ha inoltre rilevato che la prescrizione era maturata per effetto delle sospensioni previste dalla disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017, applicabile ratione temporis al reato, ma tale maturazione non impediva la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla natura dello strumento trovato nella disponibilità dell'imputato e sulla sua idoneità offensiva fossero meramente rivalutative e quindi estranee al sindacato di legittimità. Ha poi osservato che il reato risultava ormai prescritto, tenuto conto delle sospensioni del corso della prescrizione previste dalla legge n. 103/2017 per i reati commessi nel periodo di sua vigenza; tuttavia, essendo il ricorso inammissibile, ha applicato la disciplina conseguente di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
la Corte richiama la norma come base della contestazione relativa al porto di arma impropria e afferma che la valutazione sulla qualificazione del coltello come arma impropria non può essere rinnovata in cassazione se già logicamente motivata dal giudice di merito.
è richiamato dal ricorrente per dedurre la prescrizione del reato; la Corte prende atto della maturazione della prescrizione ma non la dichiara per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa; la Corte fa applicazione di tale principio per affermare la maturazione della prescrizione con le sospensioni.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
la disciplina da essa introdotta sulla sospensione del corso della prescrizione si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge, dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
non ha abrogato retroattivamente la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017.
legge 27 novembre 2021, n. 134
non ha abrogato retroattivamente la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017; per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 opera la diversa disciplina da essa posta a sistema.
sentenza Corte cost. n. 186/2000
viene richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, poiché il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione.
- La qualificazione di un oggetto come arma impropria, quando sia sorretta da motivazione congrua e coerente del giudice di merito, non può essere rimessa in discussione in cassazione mediante una diversa lettura delle stesse risultanze processuali.
- La prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non determina necessariamente l'annullamento quando il ricorso sia dichiarato inammissibile, dovendosi applicare le conseguenze processuali proprie dell'inammissibilità.
- La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge, e non risulta travolta retroattivamente dalle successive riforme richiamate.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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