Cassazione Civile, Ordinanza n. 29553/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 emesso da un Comune nei confronti della società di leasing, per un immobile concesso in locazione finanziaria a un'utilizzatrice. Dopo la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice, l'immobile non era stato immediatamente restituito e restava nella disponibilità materiale dell'utilizzatrice. La società contestava di essere soggetto passivo IMU, sostenendo che, a seguito della risoluzione, l'obbligazione tributaria non potesse gravare su di essa fino alla materiale riconsegna del bene. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011 e dell'art. 1458 c.c., lamentando che la CTR avesse erroneamente individuato nella materiale disponibilità del bene, e non nella cessazione del vincolo contrattuale, il criterio per stabilire il soggetto passivo IMU nel periodo successivo alla risoluzione del leasing.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso del Comune. Ha affermato che, ai fini IMU, nel leasing immobiliare la soggettività passiva spetta al locatario solo per tutta la durata del contratto; una volta risolto il rapporto, il soggetto passivo torna a essere il locatore, anche se l'immobile non sia ancora stato materialmente restituito e continui a essere detenuto di fatto dall'utilizzatore. La decisione della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
comma 1, lett. e) dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016
norma processuale richiamata per la trattazione camerale non partecipata
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011
"Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili... Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto"
il locatario è soggetto passivo IMU solo durante la vigenza del contratto di leasing; con la risoluzione il soggetto passivo torna a essere il locatore, a prescindere dalla mancata riconsegna materiale del bene
richiamato dal ricorrente per sostenere gli effetti della risoluzione del contratto, ma la Corte decide principalmente sulla disciplina speciale IMU
Massime di principio
- Nel leasing immobiliare, ai fini dell'IMU, il criterio decisivo per individuare il soggetto passivo è la perdurante efficacia del vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata del bene, non la mera disponibilità materiale dell'immobile.
- Se il contratto di locazione finanziaria è risolto, la soggettività passiva IMU si trasferisce nuovamente in capo al locatore/società di leasing, anche quando l'utilizzatore continui di fatto a occupare il bene e la restituzione materiale sia ritardata.
- In materia tributaria, la nozione di "possesso" rilevante per l'IMU è ricostruita in senso civilistico e funzionale al titolo di godimento, non in base alla semplice detenzione di fatto.
- Il giudice di merito che individui il soggetto passivo IMU sulla base della sola mancata riconsegna dell'immobile dopo la risoluzione del leasing si pone in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale consolidato e con la disciplina dell'art. 9 d.lgs. n. 23 del 2011.
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