Cassazione Civile, Ordinanza n. 21291/2024 del 30/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La vicenda origina dalla domanda di concordato preventivo presentata da una società, poi dichiarata inammissibile dal tribunale, con successiva dichiarazione di fallimento della società e del socio accomandatario. La società ha reclamato contro la sentenza di fallimento, deducendo che il tribunale aveva erroneamente qualificato come atto di straordinaria amministrazione, e quindi soggetto ad autorizzazione, l'atto del 26 gennaio 2018 con cui era stato rettificato un precedente contratto di affitto d'azienda. Secondo la ricorrente, la rettifica non avrebbe aggravato la sua posizione ma l'avrebbe liberata in modo immediato e definitivo dalle passività verso i lavoratori trasferiti, attraverso un accollo liberatorio in favore dell'affittuaria; la previsione di compensazione sarebbe stata solo regolazione interna del controcredito dell'affittuaria. Ha inoltre sostenuto che la questione dei crediti verso alcuni dipendenti e della percentuale minima del 20% per i chirografari era stata decisa senza adeguato contraddittorio e senza motivazione sufficiente. La Corte di appello ha però confermato il fallimento, ritenendo che la rettifica del 26 gennaio 2018 introducesse una rinuncia immediata ai canoni di affitto e una compensazione del credito dell'affittuaria con i canoni e/o il prezzo di acquisto, con effetto pregiudizievole per la massa, e che la liberazione dai debiti verso i lavoratori non fosse piena né attuale, perché condizionata agli accordi sindacali e all'esatto adempimento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con nove motivi, denunciando violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, violazione delle norme sulla domanda di concordato con riserva e sull'autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione, omessa motivazione sulla qualificazione come transazione e sulla svalutazione dei crediti verso terzi, nonché violazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, i primi quattro motivi, affermando che l'atto di rettifica del 26 gennaio 2018 era correttamente stato qualificato dalla corte territoriale come atto di straordinaria amministrazione, perché idoneo a incidere negativamente sul patrimonio destinato ai creditori: da un lato prevedeva una rinuncia immediata ai canoni di affitto e una compensazione in favore dell'affittuaria che sottraeva attivo alla massa, dall'altro non produceva una liberazione certa, completa e attuale della concedente dai debiti verso i lavoratori. Ne è conseguita la legittimità della declaratoria di inammissibilità del concordato per compimento di atti straordinari senza autorizzazione giudiziale. Gli ulteriori motivi, relativi alla qualificazione dell'accordo come transazione e alla valutazione dei crediti verso terzi ai fini della percentuale del 20%, sono stati dichiarati assorbiti dal rigetto dei primi quattro. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la domanda di concordato con riserva non esonera il debitore dal rispetto dei limiti agli atti compiuti nella fase prenotativa
nel periodo tra il deposito del ricorso e il decreto ex art. 163 l.fall. possono essere compiuti senza autorizzazione solo gli atti urgenti di straordinaria amministrazione autorizzati dal tribunale, e comunque solo se coerenti con la conservazione del patrimonio
il compimento non autorizzato di atti di straordinaria amministrazione può comportare la non ammissione al concordato
l'autorizzazione giudiziale è necessaria per gli atti che incidono negativamente sul patrimonio del debitore e sulla massa dei creditori
consente al tribunale di fissare un limite di valore sotto il quale non occorre autorizzazione
richiamato quale conseguenza del compimento di atti non autorizzati nel contesto concordatario
richiamato per la percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari nel concordato
invocato come criterio ermeneutico contrattuale, ma ritenuto non dirimente rispetto alla valutazione sostanziale dell'atto ai fini concorsuali
invocato come criterio di interpretazione complessiva del contratto
richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione transattiva dell'accordo
richiamato sotto il profilo del contraddittorio sulle questioni rilevate dal giudice
richiamato quale parametro del requisito di motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale di motivazione
richiamato per affermare che rinunce o transazioni sui diritti del lavoratore richiedono le forme e le garanzie previste dalla norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo
Massime di principio
- Ai fini dell'autorizzazione giudiziale nella fase di concordato con riserva, la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione va compiuta con riguardo esclusivo all'interesse della massa dei creditori e non alla convenienza dell'imprenditore.
- È atto di straordinaria amministrazione quello che, per contenuto e effetti concreti, riduce l'attivo o appesantisce il patrimonio del debitore senza apportare utilità reali e prevalenti alla massa.
- Un accordo modificativo di un contratto pendente può essere qualificato come pregiudizievole e soggetto ad autorizzazione se introduce una rinuncia immediata a crediti della procedura o una compensazione che sottrae risorse ai creditori.
- La liberazione del debitore da passività verso i lavoratori non può ritenersi piena e attuale quando l'efficacia dell'accollo o della liberazione sia condizionata all'esatto adempimento dell'altra parte o resti comunque incompleta rispetto a tutti i debiti coinvolti.
- Il compimento senza autorizzazione di un atto qualificabile come straordinaria amministrazione nella fase prenotativa può giustificare la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una valutazione sostanziale dell'operazione, la mera diversa lettura letterale delle clausole contrattuali non è sufficiente a superare la qualificazione dell'atto ai fini concorsuali.
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