Cassazione Civile, Ordinanza n. 24445/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento fondata su una cartella relativa a IVA per il periodo d'imposta 2006, deducendo: omessa notifica della cartella presupposta; prescrizione del credito; mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi; violazione dell'obbligo di motivazione. La CTR del Lazio ha rigettato l'appello nel merito, ritenendo correttamente notificata la cartella a mezzo messo notificatore con successivo invio di raccomandata informativa, e ha considerato irrilevante la mancata produzione dell'avviso di ricevimento. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 26 e 60 d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 115 e 139 c.p.c., sostenendo che non vi fosse prova dell'invio e della ricezione della cartella, né dell'indirizzo di spedizione, né del rispetto delle formalità di notifica, anche per l'illeggibilità della sottoscrizione del consegnatario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto più profili e, comunque, infondato nel merito nella parte relativa alla pretesa necessità di una seconda raccomandata informativa. Ha rilevato che il ricorrente non aveva trascritto integralmente le relate di notifica e gli atti del procedimento notificatorio, impedendo il controllo di legittimità sulla base del solo ricorso; inoltre, la censura tendeva a contestare un accertamento di fatto, non sindacabile come violazione di legge. Nel merito ha affermato che la seconda raccomandata informativa è richiesta solo in caso di mancata consegna dell'atto al destinatario per rifiuto, assenza o impossibilità di consegna ad altre persone abilitate; poiché nel caso concreto l'atto era stato ricevuto dal portiere, era sufficiente la raccomandata semplice di avviso dell'avvenuta notificazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
è il parametro invocato per censurare la decisione di merito, ma la Corte osserva che la doglianza in realtà investe un accertamento di fatto.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
disciplina richiamata per contestare la notificazione della cartella di pagamento.
art. 60, primo comma, lett. b-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma richiamata come regola procedurale della notificazione degli atti tributari.
richiamato dal ricorrente per sostenere la carenza di prova della notificazione.
richiamato per contestare le modalità di consegna e gli adempimenti successivi della notificazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando si contesta in cassazione la rituale notificazione di una cartella di pagamento, il ricorso deve contenere la trascrizione integrale delle relate e degli atti del procedimento notificatorio, così da consentire il controllo della doglianza sulla sola base dell'atto di impugnazione, senza ricorso a fonti esterne.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sovvertire un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, come quello relativo all'avvenuto invio e alla ricezione dell'atto notificato.
- La seconda raccomandata informativa è necessaria solo quando la consegna dell'atto al destinatario non sia avvenuta per rifiuto, assenza temporanea o impossibilità di consegna ad altri soggetti abilitati; se l'atto è ricevuto da un soggetto qualificato come il portiere, è sufficiente la raccomandata semplice di avviso dell'avvenuta notificazione.
- In sede di legittimità, il mancato assolvimento dell'onere di specificità del ricorso rende la doglianza inammissibile anche se, in astratto, la questione sottesa potrebbe essere giuridicamente rilevante.
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