Cassazione Civile, Ordinanza n. 26058/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza con cui la CTR Campania, riformando la decisione di primo grado favorevole al contribuente, aveva ritenuto validi sia l'atto di appello dell'Ufficio sia la notificazione dell'avviso di accertamento. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 546/1992, contestando la validità dell'appello dell'Ufficio perché sottoscritto da soggetto diverso dal dirigente; ha sostenuto che, a fronte della contestazione sulla delega, spettasse all'Amministrazione provarne l'esistenza e la validità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 140, 148 e 160 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., censurando la ritenuta validità della notifica dell'atto impositivo nonostante il mancato deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD e l'assenza di prova completa sull'esito della spedizione. Con il terzo motivo ha lamentato l'omesso esame della doglianza sulla nullità della notifica dell'avviso di accertamento, ma tale censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.
Norme richiamate
La violazione di legge è stata dedotta come vizio di legittimità per censurare la decisione della CTR sulla validità dell'appello e della notificazione.
artt. 10 e 11 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario, la sottoscrizione dell'atto di appello deve provenire da soggetto legittimato; se la delega è contestata, l'Ufficio deve provarne l'esistenza e la validità.
Sono stati richiamati per censurare la ritenuta validità della notificazione dell'avviso di accertamento in assenza della prova richiesta per il perfezionamento del procedimento notificatorio.
È stato richiamato in relazione all'onere probatorio gravante sul notificante/Ufficio quando la validità della notifica sia contestata.
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata richiamata dalla Corte, la prova del perfezionamento della notifica postale nei casi di mancata consegna al destinatario richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione.
artt. 24 e 111 Cost.
Sono stati richiamati a sostegno dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 L. n. 890/1982 in tema di notifica postale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la sottoscrizione dell'atto di appello è contestata, non basta la mera provenienza dell'atto da un funzionario dell'Ufficio: l'Amministrazione deve dimostrare in giudizio la valida delega al sottoscrittore.
- In caso di notifica di un atto impositivo a mezzo posta con esito negativo della consegna per assenza o rifiuto del destinatario, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD).
- La sola prova della spedizione della CAD non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica quando la legge richiede la verifica dell'effettivo compimento della sequenza notificatoria.
- Se il motivo di ricorso relativo alla validità della notifica è accolto, resta assorbita la censura che investe specificamente la nullità della notifica medesima.
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