Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27763/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per il pagamento di € 872,95 a titolo di una tantum prevista dall'allegato A del c.c.n.l. Mobilità/Attività Ferroviarie del 28 giugno 2012, ritenuta dovuta per il periodo di mancato rinnovo contrattuale compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 agosto 2012. Il lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze della società ricorrente solo dal 1 luglio 2009 al 31 maggio 2011, quindi per una parte del periodo coperto dall'indennità. La società aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, respinta in primo grado e poi in appello. In cassazione ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c. per asserita violazione del criterio letterale nell'interpretazione delle previsioni collettive, e nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse fondato la decisione su un'erronea lettura del verbale di accordo del 12 luglio 2013 e di altri documenti. La società contestava, in sostanza, che l'una tantum potesse essere posta integralmente o pro quota a suo carico per un lavoratore non in forza al momento del rinnovo del contratto collettivo del 28 giugno 2012 e per periodi lavorati presso altri datori di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente, osservando che la sentenza d'appello esponeva in modo chiaro il percorso logico-giuridico seguito: il diritto del lavoratore veniva fondato non solo sull'allegato A del c.c.n.l. 2012, ma soprattutto sul verbale di accordo del 12 luglio 2013 e sui successivi comunicati delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, interpretati come espressione della volontà comune di riconoscere l'una tantum in favore dei dipendenti del settore in proporzione ai mesi lavorati nel periodo rilevante, anche nei confronti dei datori di lavoro succedutisi. Ha inoltre escluso la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, perché la doglianza si appuntava sul solo c.c.n.l. 2012 e non sulle pattuizioni successive, che costituivano invece il fondamento decisivo della sentenza impugnata. È stato quindi confermato il diritto del lavoratore a percepire la quota di una tantum riferibile al periodo in cui aveva lavorato presso la società ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    Invocati dalla ricorrente per sostenere una violazione delle regole legali di interpretazione; la Corte osserva però che la doglianza non colpisce le pattuizioni collettive successive, che sono quelle decisive per la decisione di merito.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude che vi sia motivazione mancante o meramente apparente, perché il percorso argomentativo è linearmente ricostruibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione della sentenza di merito; la Corte ne esclude la violazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato indirettamente quale base del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Non ricorre motivazione apparente quando la sentenza di merito, pur sintetica, consente di ricostruire in modo lineare le ragioni giuridiche e fattuali della decisione senza richiedere integrazioni con congetture interpretative.
  • La censura per violazione delle regole di interpretazione contrattuale deve investire le pattuizioni effettivamente poste a fondamento della decisione; è inidonea se si limita a contestare un diverso testo negoziale non decisivo.
  • L'interpretazione delle disposizioni collettive può essere svolta tenendo conto non solo del dato letterale, ma anche della complessiva condotta delle parti e di accordi successivi che chiariscano la comune volontà negoziale.
  • Quando parti collettive successive individuano i destinatari e la misura di una erogazione economica di settore, il diritto del lavoratore può essere riconosciuto pro quota in relazione ai periodi di lavoro svolti presso datori di lavoro succedutisi nel periodo coperto dalla previsione.
  • In cassazione non è sufficiente prospettare una lettura alternativa delle risultanze documentali: occorre evidenziare un vizio giuridicamente rilevante della motivazione o dell'interpretazione seguita dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.