Sentenza del 29/04/2016 n. 8559 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che aveva ritenuto tardivo il ricorso contro la cartella, considerando valida la notificazione eseguita presso la sua residenza mediante deposito e affissione all'albo comunale, nonostante la sua temporanea assenza. Il ricorrente ha sostenuto che, in assenza di indicazioni circa un trasferimento in luogo sconosciuto, dovesse applicarsi la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c., comprensiva di ulteriori formalità e ricerche, e non la procedura semplificata ritenuta applicabile dalla CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso. Richiamando Corte costituzionale n. 258 del 2012, ha stabilito che, nei casi di temporanea assenza del destinatario dalla casa di abitazione, la notificazione dell'atto tributario deve seguire la procedura dell'art. 140 c.p.c. Poiché tali formalità non erano state rispettate, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, ha dichiarato assorbito il primo motivo e ha rinviato la causa a un'altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte per ulteriori accertamenti e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1
termine perentorio di sessanta giorni
Il ricorso tributario deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto. Tuttavia, il termine decorre validamente solo se la notificazione è stata eseguita secondo le forme di legge.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 4
La disposizione disciplina le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento, ma deve essere coordinata con i principi costituzionali e con la disciplina generale applicabile ai casi di temporanea assenza del destinatario.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e)
La disposizione riguarda la notificazione degli atti tributari. Secondo la Corte, non consente di omettere le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. quando il destinatario è temporaneamente assente dalla propria abitazione.
In caso di temporanea assenza del destinatario, la notificazione richiede il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, l'invio della raccomandata informativa e le ulteriori formalità previste dalla norma. Il solo deposito e la sola affissione all'albo comunale non sono sufficienti.
La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o della spedizione, rendendo tempestivo il ricorso per cassazione notificato l'ultimo giorno utile.
Corte costituzionale n. 258 del 2012
Nei casi di temporanea assenza del destinatario dalla casa di abitazione, per la notificazione degli atti tributari deve applicarsi la procedura dell'art. 140 c.p.c., con tutte le relative formalità.
Massime di principio
- La temporanea assenza del destinatario dalla propria abitazione non equivale automaticamente a irreperibilità assoluta o a trasferimento in luogo sconosciuto: la procedura di notificazione deve essere scelta sulla base della situazione concretamente accertata dal notificatore.
- Quando il destinatario risulta temporaneamente assente e non vi è prova di un trasferimento in luogo sconosciuto, la notificazione di un atto tributario richiede le formalità dell'art. 140 c.p.c.; il semplice deposito dell'atto e l'affissione all'albo comunale non bastano.
- Il termine per impugnare un atto tributario decorre solo da una notificazione validamente perfezionata. Se la notificazione è nulla o inesistente per omissione delle formalità necessarie, non può essere validamente eccepita la tardività del ricorso.
- Il contribuente può impugnare la cartella anche dopo averne avuto conoscenza tramite il ruolo o un sollecito, contestando la validità della notificazione originaria, secondo i principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente la controversia sulla debenza del tributo: il giudice di rinvio deve verificare gli ulteriori aspetti della causa applicando il principio sulla corretta notificazione.
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