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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6479/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.2 lett. c) e 2-sexies c.d.s.), deducendo plurime nullità: inosservanza ed errata applicazione dell'art. 186 c.p.s. e dell'art. 191 c.p.p.; violazioni delle norme sulle comunicazioni e sulle garanzie difensive (art. 223 disp. att. c.p.p., art. 178 c.p.p. lett. c) e art. 191 c.p.p.); carenza di motivazione. Si censura in particolare la procedura di accertamento dell'alcool: dopo tentativi infruttuosi di alcoltest stradale, la polizia avrebbe richiesto un prelievo ematico in pronto soccorso senza che ricorressero le condizioni previste dalle norme (es. non essendo coinvolto un incidente) e senza che all'imputato fosse comunicato il luogo/ora delle analisi, con conseguente inutilizzabilità del prelievo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto al ricorrente è estinto per prescrizione. La Corte ha ritenuto maturato il termine massimo quinquennale di prescrizione dalla data del fatto (16/04/2016), e, pur computando 64 giorni di sospensione legati all'art. 83, comma 4, d.l. 17/03/2020 n.18 (misure COVID), ha constatato che la prescrizione si è perfezionata in data 20/06/2021. Per tale ragione la Corte ha ritenuto non necessario esaminare nel merito le doglianze procedurali sollevate dalla difesa, richiamando il principio che l'intervenuta causa estintiva esclude l'esame di nullità e che non sussistono i presupposti per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    Norma che definisce il reato di guida in stato di ebbrezza; nel caso è il fatto-reato ascritto, ma la Corte non ha esaminato nel merito la sua applicazione in ragione dell'estinzione per prescrizione.

  • art. 191 Codice di Procedura Penale

    Norma richiamata dalla difesa in relazione alle modalità di accertamento tecnico (accertamenti biologici); la Corte non ha risolto la questione sostanziale perché il reato è stato estinto per prescrizione.

  • art. 223 disposizioni attuative Codice di Procedura Penale

    Norma evocata in relazione all'obbligo di comunicazione al difensore sui luoghi, giorni e orari delle analisi sui campioni biologici; la presunta violazione è stata sollevata dalla difesa ma non esaminata alla stregua dell'intervenuta estinzione del reato.

  • art. 178, comma 1, lett. c) Codice di Procedura Penale

    Richiamata dalla difesa come norma sulle garanzie difensive e sui mezzi di prova; la Corte non ha proceduto ad un esame di merito in presenza della causa estintiva.

  • art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    Norma di sospensione dei termini processuali legata all'emergenza COVID-19; la Corte ha computato 64 giorni di sospensione ai fini del calcolo della prescrizione.

  • art. 129, comma 2, Codice di Procedura Penale

    Norma che consente la pronuncia di assoluzione quando è palese l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la Corte ha ritenuto che tali condizioni non ricorressero, pertanto non era possibile una pronuncia di assoluzione di merito.

Massime di principio

  • Se il reato è estinto per prescrizione, la Corte di legittimità annulla la sentenza impugnata senza rinvio e non entra nel merito delle nullità o delle questioni processuali sollevate; la causa estintiva prevale sull'esame delle doglianze.
  • La prescrizione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte anche in sede di cassazione e determina l'estinzione del reato indipendentemente dall'esito delle censure difensive.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerate sospensioni e interruzioni previste da norme straordinarie (es. sospensioni Covid), che possono modificare la data di estinzione; è dunque fondamentale il computo preciso dei termini.
  • Le nullità procedurali rilevate dalla difesa (es. modalità del prelievo ematico, mancata comunicazione ai fini delle analisi) restano rilevanti solo se il processo non è comunque estinto per prescrizione; in caso contrario esse non determinano automaticamente una pronuncia di merito favorevole all'imputato.
  • Una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art.129 c.p.p. richiede che sia evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; se ciò non emerge chiaramente, il risultato processuale resta condizionato dall'andamento dei termini di prescrizione.
  • Per tutelare efficacemente diritti difensivi e questioni probatorie, la difesa deve tempestivamente contestare e documentare le eventuali irregolarità procedurali sin dal primo grado, pur avendo presente che l'intervento della prescrizione può rendere vano l'accertamento di merito.

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