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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08177/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da un condannato in sede penale avverso una cartella di pagamento notificata per il recupero di spese processuali relative a un procedimento penale definito con sentenza irrevocabile. L'opponente aveva dedotto la prescrizione del credito, la decadenza dall'azione di riscossione ai sensi della disciplina richiamata nella cartella, nonché la nullità della cartella per carente motivazione, perché formulata in modo generico e non idoneo a identificare le spese del processo e a collegare in concreto le spese di intercettazione ai reati per i quali egli era stato condannato. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, mentre la Corte d'appello aveva accolto l'appello e dichiarato la nullità del ruolo e della cartella. Contro questa decisione il Ministero della giustizia e Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio hanno poi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, allegando che, dopo l'introduzione del ricorso, erano state emesse nuove cartelle pro quota nei confronti dei coobbligati e, in particolare, una nuova cartella nei confronti dell'opponente, poi definita transattivamente, con conseguente venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha rilevato che l'emissione di nuove cartelle di pagamento, presumibilmente sostitutive di quella impugnata, e la sopravvenuta definizione transattiva tra le parti hanno determinato la cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere senza pronunciarsi nel merito sui due motivi di ricorso. Non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità, ritenendo irrilevante la soccombenza virtuale per l'indefensio dell'intimato e per la natura meramente adesiva del controricorso della società concessionaria. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per la qualità soggettiva dei ricorrenti, amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento del tributo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sopravvenuta emissione di una nuova cartella di pagamento, sostitutiva di quella impugnata, unita alla definizione transattiva del rapporto controverso, comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità.
  • Quando il giudizio è definito per cessazione della materia del contendere, la Corte può non pronunciarsi sulle spese se l'intimato non svolge difese e il controricorso della parte resistente ha natura meramente adesiva.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando i ricorrenti appartengono a amministrazioni dello Stato istituzionalmente esonerate dal pagamento del tributo.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di liteRicorso per cassazione
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiGiudicato

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