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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05795/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un atto di precetto notificato per l’esecuzione di una condanna al pagamento contenuta in una sentenza passata in giudicato. Il destinatario del precetto propose opposizione deducendo di avere già integralmente pagato il debito anni prima; l’opposizione fu inizialmente respinta dal giudice di pace. In sede di appello, tuttavia, il tribunale accolse l’impugnazione del debitore, valorizzando una successiva sentenza resa nel giudizio di opposizione all’esecuzione, divenuta definitiva, che aveva dichiarato nullo il pignoramento perché il debito risultava già adempiuto con pagamenti effettuati negli anni 2003/2004. Contro tale decisione l’erede del creditore propose ricorso per cassazione deducendo un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., con riferimento agli artt. 342 c.p.c. e 2909 c.c., lamentando: da un lato, l’erroneo rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità; dall’altro, l’illegittimità dell’annullamento del titolo esecutivo sulla base dell’interpretazione data da un giudice dell’esecuzione. Il controricorrente resistette chiedendo il rigetto e sostenendo l’inammissibilità del ricorso per difetti di specificità e per mancata adeguata censura del giudicato esterno formatosi sulla successiva sentenza del Tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, che non fosse necessario integrare il contraddittorio nei confronti di un coerede non destinatario del ricorso, poiché l’inammissibilità del ricorso rendeva superflua tale attività processuale. Ha poi ravvisato plurime ragioni di inammissibilità: il ricorso era carente quanto all’esposizione dei fatti e dei passaggi processuali, in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 c.p.c.; inoltre, anche a voler esaminare il merito, le censure non aggredivano in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul giudicato esterno derivante dalla successiva decisione che aveva accertato l’avvenuto pagamento e l’insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso era formalmente proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte, però, ha ritenuto che le censure non fossero specifiche e non colpissero la ratio della decisione impugnata.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura sull’ammissibilità dell’appello è stata ritenuta non adeguatamente sviluppata e comunque non idonea a sovvertire la decisione del tribunale.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno formatosi sulla successiva sentenza del tribunale è stato considerato decisivo e rilevabile anche d’ufficio.

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per esposizione dei fatti lacunosa e parziale e per difetto di specificità, autosufficienza e adeguato riferimento agli atti e ai passaggi processuali rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 12995 del 24/05/2013

    Richiamata come precedente per affermare che, in presenza di evidente inammissibilità, può definirsi immediatamente il giudizio senza integrare il contraddittorio verso litisconsorti necessari non intimati.

  • Cass. n. 0048 del 07/01/2021

    Richiamata per il principio secondo cui il giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione chiara, completa e autosufficiente dei fatti e dei passaggi processuali rilevanti; la mancanza di tali elementi comporta inammissibilità per difetto di specificità.
  • Le censure in cassazione devono colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su un giudicato esterno decisivo, il ricorso è inammissibile quando non ne contesti in modo pertinente la formazione o l’efficacia.
  • Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio dal giudice di legittimità ed è idoneo a sorreggere la decisione quando accerta definitivamente fatti incompatibili con la pretesa azionata.
  • In presenza di un ricorso manifestamente inammissibile, la Corte può definire il giudizio senza disporre l’integrazione del contraddittorio verso litisconsorti necessari non evocati, in ragione della ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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