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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34571/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per i reati contestati (perquisizione personale arbitraria ex artt. 110, 609 c.p.; omissione di verbali ex artt. 110, 328 c.p.; falsità/omissione in annotazioni di servizio ex artt. 110, 479 c.p.), deducendo: (1) vizio di motivazione e violazione di legge perché la Corte d'appello, nel decidere in sede di rinvio, non avrebbe rispettato l'obbligo di "motivazione rafforzata" imposto dalla sentenza di cassazione rescindente e dall'art. 627 c.p.p., limitandosi a riprodurre argomentazioni già censurate; in particolare i ricorrenti sostengono che la semplice omissione dell'avviso sul diritto al difensore non integri di per sé il requisito dell'"arbitrarietà" necessario per il reato contestato e che non sia stata adeguatamente valutata la concretezza delle alternative operative meno invasive; (2) violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, essendo il fatto consumato il 16/09/2012 e i termini di prescrizione già decorso prima della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla carenza di motivazione della sentenza di appello, perché la Corte territoriale non si è conformata al mandato della sentenza rescindente e ha riprodotto le medesime argomentazioni già censurate, senza fornire una risposta puntuale sulle possibili modalità meno invasive della perquisizione. Tuttavia, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, statuendo che il reato è estinto per intervenuta prescrizione (termine massimo di prescrizione per la fattispecie ex art. 609 c.p. già spirato il 16/03/2020, prima della sentenza di condanna del 24/05/2022).

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Articolo richiamato in relazione alla partecipazione di più soggetti nel reato (concorso di persone).

  • Codice penale, art. 609

    Norma indicata in epigrafe quale titolo di imputazione (nella sentenza: usata per qualificare la perquisizione vistosamente lesiva della dignità), il cui termine di prescrizione è stato determinante per la declaratoria di estinzione del reato.

  • Codice penale, art. 328

    Contestata l'omissione di atti d'ufficio (omessa redazione e trasmissione dei verbali relativi alla perquisizione e all'accompagnamento).

  • Codice penale, art. 479

    Riguarda false attestazioni o omissioni in atti pubblici/annotazioni di servizio, richiamata per la mancata menzione di fatti nelle annotazioni.

  • Codice di procedura penale, art. 356

    Richiamato in relazione all'obbligo di informare il perquisito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

  • Disp. att. c.p.p., art. 114

    Collegato all'obbligo di informazione e garanzie procedurali per i soggetti sottoposti ad attività di polizia giudiziaria.

  • Codice di procedura penale, art. 249, comma 2

    Richiamato in relazione alle modalità della perquisizione e al rispetto del pudore e della dignità delle persone perquisite.

  • Codice di procedura penale, art. 627, comma 3

    Stabilisce che il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Cassazione per le questioni di diritto decise; è stato invocato per criticare la mancata osservanza del mandato motivazionale della sentenza rescindente.

  • Codice di procedura penale, art. 603, comma 3-bis

    Rilevante in tema di necessità di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando la riforma si fondi su questioni dichiarative o di attendibilità; la Corte richiama la regola per i casi in cui sia necessaria la rinnovazione probatoria.

  • Codice penale, art. 157

    Norma sulla estinzione del reato per prescrizione; utilizzata per il calcolo del termine prescrizionale.

  • Codice penale, art. 160

    Collegata al calcolo e agli effetti della prescrizione; richiamata nel ragionamento sulla estinzione del reato.

  • Codice di procedura penale, art. 129, comma 2

    Richiamato nel senso che non sussistono elementi negli atti per escludere che il fatto non sia stato commesso o che non costituisca reato, quindi la declaratoria di estinzione per prescrizione è la via corretta se il termine è maturato.

  • Disp. att. c.p.p., art. 173

    Richiamato limitatamente alla sintesi dei motivi di ricorso (obbligo di esposizione nei limiti per la motivazione), citato nella fase di ammissione e sintesi dei motivi in cassazione.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione annulla per vizio di motivazione e rinvia, il giudice di rinvio è obbligato a conformarsi al perimetro del mandato motivazionale indicato dalla cassazione e deve fornire una motivazione "rafforzata" che risponda punto per punto alle critiche mosse alla sentenza impugnata.
  • La semplice inosservanza di una prescrizione processuale (es. mancato avviso sulla facoltà di difensore) non necessariamente integra l'elemento dell'"arbitrarietà" o dell'abuso di potere: per la configurabilità del reato occorre un "quid pluris" che evidenzi uno sviamento o uso eccentrico del potere rispetto alla finalità di legge.
  • Quando la riforma dell'assoluzione si fonda su questioni di attendibilità dichiarativa o su elementi che richiedono il riesame delle prove testimoniali, il giudice d'appello deve valutare la necessità di rinnovare l'istruttoria (art. 603 c.p.p.).
  • Il giudice deve sempre verificare d'ufficio lo stato di prescrizione e, se il termine è spirato, pronunciare la declaratoria di estinzione del reato; la prescrizione può rendere superfluo il rinvio anche quando si accerti un vizio motivazionale.
  • In presenza di dubbi sulla attendibilità di dichiarazioni rese da persone con difficoltà linguistiche, il giudice dovrebbe considerare la rinnovazione dell'assunzione della prova o misure idonee a valutarne l'effettiva comprensione (interpretazione, chiarimenti), prima di basare una riforma sulla parola del teste.
  • Nelle valutazioni su modalità di perquisizione invasive il giudice deve motivare concretamente se vi fossero alternative efficaci meno intrusive; non basta affermare la non necessità dell'atto invasivo senza esaminare le circostanze pratiche e le possibili misure alternative.

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