Cassazione Penale, Ordinanza n. 25328/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha contestato la valutazione del materiale probatorio, chiedendo sostanzialmente una rivalutazione in fatto e la riqualificazione della condotta nel fatto di lieve entità. Con il secondo motivo ha censurato la dosimetria della pena, ritenendola incongrua.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e comunque reiterativo delle doglianze già proposte in appello; ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo non illogico sull'esclusione del fatto di lieve entità, valorizzando la diversità delle sostanze detenute, le modalità di occultamento e confezionamento e l'assenza di occasionalità della condotta. Il secondo motivo è stato giudicato generico e manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, nel caso concreto, la pena era stata comunque contenuta nei minimi edittali. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione incriminatrice per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; nel caso concreto è la norma sulla quale si fonda la condanna confermata in fatto dal giudice di merito.
Criteri che guidano la discrezionalità del giudice nella determinazione e graduazione della pena; la censura in cassazione non può risolversi in una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito probatorio già compiuta dai giudici di merito, né possono proporsi censure meramente reiterative di quelle già dedotte in appello.
- La richiesta di riqualificazione del fatto nel reato di lieve entità in materia di stupefacenti deve confrontarsi con una motivazione non illogica che valorizzi elementi sintomatici della non occasionalità della condotta, quali pluralità e diversità delle sostanze, modalità di occultamento e confezionamento.
- La valutazione sulla dosimetria della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione richiama i criteri legali e il trattamento sanzionatorio si colloca nei limiti edittali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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